Avvocati: il rito applicabile alla liquidazione dei compensi per l’attivita’ stragiudiziale

Con l’ordinanza n. 22151/2025, pubblicata il 31 luglio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul rito applicabile per la liquidazione dei compensi professionali degli avvocati dovuti per prestazioni stragiudiziali svolte in favore dei clienti, ribadendo, a tal fine, la distinzione tra le controversie per la liquidazione dei compensi derivanti da attività giudiziali e quelle per la liquidazione dei compensi derivanti da attività stragiudiziali.
Mercoledi 20 Agosto 2025 |
IL CASO: Un avvocato agiva in giudizio contro una sua ex cliente chiedendo al Tribunale di condannarla al versamento in suo favore di una consistente somma di denaro a titolo di compensi professionali maturati per l’attività stragiudiziale svolta nell’ambito della divisione del compendio ereditario del coniuge della convenuta.
Quest’ultima si difendeva sostenendo di non aver mai conferito alcun incarico al legale attore.
Il giudizio introdotto con il rito ordinario veniva trattato inizialmente dinanzi al giudice monocratico, il quale concedeva alle parti i termini previsti dall’art. 183 c.p.c.
All’esito della fase di trattazione, il Tribunale, senza fissare l’udienza per la precisazione delle conclusioni, disponeva d’ufficio il mutamento del rito, applicando il rito sommario speciale previsto dall’art. 14 del Decreto legislativo n. 150/2011. Il giudizio si concludeva pertanto, con l’emissione di un’ordinanza collegiale.
Ritenendo che l’avvocato non avesse fornito la prova del conferimento dell’incarico da parte della convenuta, il collegio rigettava la domanda attorea.
Avverso l’ordinanza collegiale, il legale proponeva, quindi, ricorso per cassazione, deducendo, tra i motivi del gravame, la violazione delle norme processuali in quanto, trattandosi di compensi per attività stragiudiziale, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, alla controversia non era applicabile il rito sommario speciale previsto dall’articolo 14 del Decreto legislativo n. 150/2011.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale lo ha accolto con rinvio della causa al Tribunale di provenienza in composizione monocratica e in persona di diverso magistrato per un nuovo esame secondo le regole del regime ordinario.
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, hanno ricordato i giudici della Suprema Corte, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta:
a) con un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. (oggi abrogato e sostituito dall’art. 281 decies c.p.c.) che dà luogo ad un procedimento sommario speciale disciplinato dagli artt. 3,4 e 14 del menzionato d.lgs.
oppure
b) ai sensi degli artt. 633 segg. cod. proc. civ., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702-bis segg. cod. proc. civ., (oggi abrogato e sostituito dall’art. 281 decies c.p.c.), integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,649,653 e 654 cod. proc. civ. e deve essere decisa in composizione collegiale, in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall’art. 50-bis, secondo comma, cod. proc. civ., come confermato dall’art. 14, secondo comma, del predetto d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
c) è esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702- bis e segg. cod. proc. civ. (oggi abrogato e sostituito dall’art. 281 decies c.p.c.).
I suddetti principi, hanno evidenziato, si applicano solo ai giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile, ma non anche per quelli volti al conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e non inscindibilmente collegate alla difesa in giudizio.
Per questi giudizi, sia nel regime precedente all’introduzione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, che in quello in vigore, è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis cod. proc. civ. (oggi abrogato e sostituito dall’art. 281 decies c.p.c.) innanzi al Tribunale in composizione monocratica.