English EN French FR Italian IT Spanish ES

Spese straordinarie figli: stop al 50% fisso se i redditi sono sbilanciati

Avv. Alessandra Moscato.

L’ordinanza n. 18954/2025 della Corte di Cassazione segna un’importante evoluzione nel diritto di famiglia, affermando che il riparto delle spese straordinarie per i figli non debba essere rigidamente paritetico, ma proporzionato alla capacità economica di ciascun genitore.

Giovedi 21 Agosto 2025

Il principio, già previsto per le spese ordinarie dall’art. 337-ter c.c., viene ora esteso anche alle spese straordinarie, superando la prassi consolidata del 50%. L’articolo analizza la portata del provvedimento e riporta una recente applicazione concreta da parte del Tribunale di Imperia, che ha disposto un riparto 70%-30% in favore del genitore economicamente più debole.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18954 del 9 luglio 2025, ha affermato un principio che si discosta in maniera significativa da quanto applicato per prassi nei Tribunali italiani: il criterio del riparto paritetico delle spese straordinarie per i figli non può essere considerato automatico né inderogabile, soprattutto in presenza di una marcata disparità reddituale tra i genitori.

L’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in forma proporzionale alle rispettive capacità economiche, stabilito dall’art. 337-ter c.c., deve ritenersi valido anche per le spese straordinarie, e non solo per quelle ordinarie. L’adozione rigida di un criterio 50/50 – che in molti contesti giudiziari è stata finora prassi consolidata – può tradursi, laddove vi sia uno squilibrio economico marcato tra i genitori, in una violazione del principio di proporzionalità.

La Cassazione sottolinea che il giudice deve valutare attentamente la situazione concreta, tenendo conto non solo della disponibilità economica delle parti, ma anche della loro capacità contributiva complessiva, al fine di garantire un’equa ripartizione dell’onere educativo ed economico. Si tratta di un orientamento che, pur in assenza di un revirement normativo, si allinea a una visione più sostanzialista della giustizia familiare e che apre la strada a soluzioni più eque, soprattutto nei casi in cui un genitore sostenga da solo – o in misura eccessiva – il carico delle spese straordinarie. Nella prassi, si cominciano già a registrare segnali di recepimento di tale impostazione anche a livello di merito: in una recente ordinanza d’urgenza emessa dal Tribunale di Imperia, ad esempio, è stato disposto il riparto delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, proprio in ragione della forte sproporzione reddituale tra i due.

Un provvedimento che, fino a pochi mesi fa, avrebbe probabilmente incontrato maggiore resistenza. L’ordinanza n. 18954/2025 rappresenta dunque un importante passo avanti verso un’applicazione del diritto di famiglia più attenta alla realtà economica dei nuclei familiari, e conferma come il concetto di bigenitorialità non debba tradursi in un’uguaglianza matematica dei costi, ma in una responsabilità condivisa e sostenibile per entrambi i genitori, nel superiore interesse dei figli.

Cassazione civile ordinanza 18954 2025

Condividi