Accoglimento parziale del decreto ingiuntivo: effetti sulle spese processuali

L’accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo non comporta la reciproca soccombenza. E’ ammessa solo la compensazione in parte dei costi senza che il Giudice possa porli per la parte residua a carico di chi è rimasto vittorioso.
Martedi 1 Luglio 2025 |
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16636 del 21 giugno 2025.
IL CASO: Un comune proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo, che le era stato notificato da una società di servizi, contestando l’importo richiesto in quanto non corrispondente alla contabilità in suo possesso.
Il giudizio innanzi al Tribunale si concludeva con l’accoglimento parziale dell’opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Nel decidere, il Tribunale dava atto dell’intervenuto versamento da parte del comune di alcuni degli importi ingiunti e condannava quest’ultimo al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta con il monitorio.
Avverso la decisione del Tribunale, il Comune proponeva appello che veniva parzialmente accolto dalla Corte territoriale, la quale dava atto dell’intervenuto pagamento di ulteriori importi da parte dell’ente, rideterminando la somma dovuta e condannando quest’ultimo al pagamento dei due terzi delle spese processuali, comprensivi di quelle relative al giudizio di primo grado e compensando la parte residua.
Il Comune, ritenendo errata la condanna al pagamento, seppur parziale, delle spese processuali, investiva della questione la Corte di Cassazione, denunciando la violazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
Secondo il ricorrente, il criterio di ripartizione delle spese utilizzato dalla Corte di Appello, giusti?cato in primo grado dall’accoglimento soltanto parziale dell’opposizione al decreto ingiuntivo, era da considerarsi non congruo relativamente al giudizio di appello, nel quale lo stesso ente era risultato integralmente vittorioso.
LA DECISIONE: La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo del ricorso e nel rigettarlo ha ribadito il dominante orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, in tema di ripartizione delle spese processuali, il criterio della soccombenza, previsto dall’art. 91 cod. proc. civ., non giustifica il frazionamento del relativo onere in relazione all’e-sito delle varie fasi del giudizio, ma dev’essere riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole.
Nel decidere, gli Ermellini, hanno osservato che:
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il suddetto principio è applicabile anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell’ambito del quale il creditore che veda riconosciuto il proprio diritto, ancorché in parte (magari minima) rispetto all’importo richiesto ed ottenuto nel procedimento monitorio, pur subendo legittimamente la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione della somma eventualmente riscossa a seguito della concessione della provvisoria esecuzione, se eccedente rispetto al dovuto, non può essere ritenuto soccombente e condannato alle spese del giudizio di appello, ove la pronuncia che lo definisca comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute effettivamente dovute;
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l’opposizione a decreto ingiuntivo, anche se viene proposta allo scopo di sostenere l’illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, dà luogo a un giudizio di merito sul credito fatto valere dal ricorrente, il quale assume la veste di attore in senso sostanziale, sicché, anche quando il decreto sia revocato a causa della mancanza dei presupposti per la sua concessione, il giudizio si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, alla quale accede quella sulle spese, che resta soggetta alla disciplina generale dettata dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ.;
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pertanto, nel caso di accoglimento dell’appello, anche se parziale, il giudice di appello può legittimamente compensare, in tutto o in parte, le spese processuali, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, giacché, come si è detto, il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell’esito complessivo della lite;
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il parziale accoglimento dell’opposizione, pur comportando la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non si traduce d’altronde in una reciproca soccombenza, idonea a giustificare la condanna del creditore al pagamento, in tutto o in parte, delle spese processuali, avendo il giudizio ad oggetto una domanda articolata in unico capo, il cui accoglimento in misura ridotta non comporta l’applicabilità dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., operante esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non con-sente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dalla predetta disposizione