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	<title>Negro &amp; Santoro</title>
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	<title>Negro &amp; Santoro</title>
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		<title>Perizia di parte giurata: senza testimonianza del perito è solo un indizio e non prova il danno</title>
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		<dc:creator><![CDATA[gianni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A cura della Redazione. La Corte d&#8217;Appello di Messina nella sentenza n. 727/2026 ha stabilito che la perizia stragiudiziale, anche se giurata, non ha efficacia probatoria diretta ma solo valore indiziario; senza l&#8217;escussione del perito come testimone non prova il danno, non attiva la non contestazione e non giustifica una CTU esplorativa. Mercoledi 14&#160;Ottobre&#160;2026 La [&#8230;]</p>
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<p>A cura della Redazione.</p>
<div>
<div class="postabstract shs0">
<p>La Corte d&#8217;Appello di Messina nella sentenza n. 727/2026 ha stabilito che la perizia stragiudiziale, anche se giurata, non ha efficacia probatoria diretta ma solo valore indiziario; senza l&#8217;escussione del perito come testimone non prova il danno, non attiva la non contestazione e non giustifica una CTU esplorativa.</p>
</div>
<table class="pubdate">
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</tr>
</table>
</div>
<div>
<p>La decisione offre un chiarimento utile sul rapporto tra perizia stragiudiziale giurata e onere della prova: il giuramento del tecnico non trasforma l&#8217;elaborato in prova precostituita, e la parte che intende servirsene deve chiedere l&#8217;escussione del perito come testimone.</p>
<h2>Il caso</h2>
<p>Tizia, coerede insieme a due fratelli di alcuni immobili ad uso produttivo edificati dalla madre, agiva con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. contro il fratello Caio. Sosteneva che questi avesse detenuto i beni in comodato dal 1977, anche dopo la morte della madre, e che, restituitane una parte nel 2014, li avesse riconsegnati in stato di grave degrado per uso eccedente il normale e omessa manutenzione. Il danno, a suo dire, aveva ridotto il valore dei cespiti con riflesso sull&#8217;asse ereditario e sulla propria quota. A sostegno produceva una perizia stragiudiziale giurata e chiedeva in subordine una CTU per accertare e quantificare il pregiudizio.</p>
<p>Caio eccepiva la litispendenza rispetto al giudizio di divisione ereditaria pendente dal 2009 e, nel merito, contestava l&#8217;esistenza del comodato (gli immobili sarebbero stati usati dal padre per la propria attività), la sussistenza del degrado e dei danni, osservando che nel giudizio divisionale il CTU non aveva rilevato alcun deterioramento. Tizia non compariva all&#8217;interrogatorio formale ammesso.</p>
<h2>La decisione di primo grado</h2>
<ul>
<li>Il Tribunale rigettava la domanda, condannando l&#8217;attrice alle spese.</li>
<li>Rilevava la mancata comparizione all&#8217;interrogatorio formale, la carenza di allegazione e prova specifica dei danni e l&#8217;irrilevanza della perizia giurata, non confermata nel corso della causa.</li>
</ul>
<h2>I motivi d&#8217;appello</h2>
<p>Tizia impugnava la sentenza sostenendo che:</p>
<ul>
<li>lo stato di degrado era stato indicato e provato con la perizia giurata, le cui affermazioni non sarebbero state specificamente contestate dalla controparte;</li>
<li>aveva più volte chiesto la CTU;</li>
<li>la conferma testimoniale del tecnico non sarebbe necessaria quando la perizia è già giurata, poiché ribadirne il contenuto con un nuovo giuramento sarebbe privo di senso.</li>
</ul>
<h2>Le ragioni della Corte</h2>
<p>La Corte d&#8217;Appello ha giudicato il gravame infondato, articolando il ragionamento su più piani.</p>
<ul>
<li><strong>Presupposti sostanziali non provati.</strong> L&#8217;attrice non aveva dimostrato né chiesto di dimostrare il comodato (con i correlati obblighi di custodia e conservazione ex art. 1804 c.c.), né le condizioni degli immobili all&#8217;inizio della detenzione, né l&#8217;uso improprio. Circostanze essenziali anche alla luce dell&#8217;art. 1806 c.c., secondo cui <em>&#8220;Se la cosa si deteriora per solo effetto dell&#8217;uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento&#8221;</em>.</li>
<li><strong>Valore della perizia giurata.</strong> Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ricordato che l&#8217;ordinamento non consente di precostituire fuori dal giudizio un mezzo di prova di tale natura: la perizia giurata depositata unilateralmente non ha efficacia probatoria diretta sui fatti accertati dal tecnico e vale come un qualsiasi documento proveniente da un terzo, cioè come indizio rimesso al prudente apprezzamento del giudice. Il giuramento, dunque, non ne muta la natura.</li>
<li><strong>La via per dare valore alla perizia.</strong> La parte può avvalersi della prova testimoniale per attestare le circostanze riportate nell&#8217;elaborato: se il tecnico le conferma come testimone, esse possono acquisire valore probatorio e il giudice deve pronunciarsi. Nel caso concreto l&#8217;attrice non aveva chiesto di escutere il perito, sicché l&#8217;elaborato (comprese le fotografie, scattate in luogo incerto e prive di data) restava un mero indizio, insufficiente in assenza di altri elementi.</li>
<li><strong>Esclusa la non contestazione.</strong> Le conclusioni di una perizia stragiudiziale non sono un fatto giuridico suscettibile di prova, ma un elemento indiziario: non possono quindi essere oggetto del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. In ogni caso, il convenuto aveva contestato specificamente tutte le circostanze dedotte, rapporto di comodato, uso improprio e danni.</li>
<li><strong>La CTU non è un mezzo di prova.</strong> La consulenza d&#8217;ufficio serve ad assistere il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti e non può esonerare la parte dall&#8217;onere probatorio: è legittimamente negata quando mira a supplire a carenze di allegazione o di offerta di prova o ad una indagine esplorativa.</li>
</ul>
<p>Rilevato che le altre censure erano assorbite da queste carenze, la Corte ha prescindito dal comportamento processuale dell&#8217;attrice e dall&#8217;effetto della mancata comparizione all&#8217;interrogatorio.</p>
<h2>Il principio di diritto</h2>
<p>La perizia stragiudiziale, anche se giurata, depositata unilateralmente da una parte non possiede efficacia probatoria diretta rispetto ai fatti che il tecnico dichiara di aver accertato, perché non è possibile precostituire fuori dal processo un mezzo di prova di tale natura: essa costituisce solo un indizio, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Le sue conclusioni non possono formare oggetto del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e acquistano valore probatorio solo se le circostanze riportate sono confermate dal perito in qualità di testimone. La CTU, inoltre, non può essere disposta per colmare le carenze di allegazione e di prova della parte.</p>
<h2>Allegato:</h2>
<p><a class="attachment" href="ShowHideLightBox(&apos;RegisterBox&apos;);">Corte Appello Messina sentenza 727 2026</a></p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e motivi di impugnazione</title>
		<link>https://www.negroesantoro.it/la-comunicazione-preventiva-di-iscrizione-ipotecaria-e-motivi-di-impugnazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con l’ordinanza n. 25944/2026, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, si è pronunciata sul contenuto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, in particolare, sulla questione se la stessa debba ritenersi legittima e sufficientemente motivata quando richiami cartelle di pagamento già notificate al contribuente, nonché sulla possibilità di far valere, in sede di impugnazione del [&#8230;]</p>
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<div>
<div class="postabstract shs0">
<p>Con l’ordinanza n. 25944/2026, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, si è pronunciata sul contenuto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, in particolare, sulla questione se la stessa debba ritenersi legittima e sufficientemente motivata quando richiami cartelle di pagamento già notificate al contribuente, nonché sulla possibilità di far valere, in sede di impugnazione del preavviso, vizi delle cartelle non tempestivamente impugnate.</p>
</div>
<table class="pubdate">
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<td width="58%" class="postcreatedate l">Martedi 13&nbsp;Ottobre&nbsp;2026</td>
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</table>
</div>
<div>
<p><strong>IL CASO</strong>: la vicenda esaminata traeva origine da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall’agente della riscossione nei confronti di un contribuente, fondata su sette cartelle di pagamento, che veniva impugnata da quest’ultimo.</p>
<p>Con il ricorso il contribuente deduceva vizi in ordine alla notifica delle cartelle presupposte, la cui sussistenza, però, veniva esclusa dalla Commissione tributaria provinciale.</p>
<p>Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto del ricorso.</p>
<p>Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello.</p>
<p>Il giudice di secondo grado dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo ai carichi che erano stati sgravati in autotutela dall’Ufficio; dichiarava altresì il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alla sanzione amministrativa irrogata dalla Camera di Commercio. Per il resto, rigettava il gravame, confermando la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria.</p>
<p>Secondo i giudici della Commissione tributaria regionale, tutte le cartelle poste a base del preavviso erano state correttamente notificate ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e la comunicazione preventiva impugnata indicava puntualmente le cartelle presupposte, mettendo il contribuente in grado di conoscerne contenuto, natura e ammontare.</p>
<p>Pertanto, quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.</p>
<p>Con il secondo, quarto e sesto motivo sosteneva, in sintesi, che: l’agente della riscossione non potesse iscrivere ipoteca senza previa notificazione dell’atto prodromico e senza avviare l’esecuzione entro un anno; il preavviso fosse nullo per mancanza di dati quali estremi catastali, valore dell’immobile, rendita catastale, termine per l’opposizione, giudice competente e responsabile del procedimento; cartelle e preavviso fossero viziati per difetto di motivazione, poiché indicavano il solo importo complessivo senza esplicitare le ragioni della pretesa e il metodo di calcolo.</p>
<p><strong>LA DECISIONE</strong>: il ricorso è stato integralmente rigettato dalla Cassazione, la quale ha ritenuto il secondo, il quarto e il sesto motivo inammissibili e, comunque, infondati.</p>
<p>Nel decidere, i giudici di legittimità hanno anzitutto osservato che tali doglianze non investivano direttamente la sentenza impugnata e non si risolvevano in una critica specifica avverso quest’ultima, ma attenevano agli asseriti vizi di legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento presupposte; inoltre, il ricorrente non si confrontava con la motivazione della CTR e si limitava a prospettare in modo generico la mancanza di una serie di elementi asseritamente prescritti a pena di nullità, senza precisare quali difettassero in concreto e senza riprodurre neppure parzialmente il contenuto del preavviso.</p>
<p>La Corte ha poi rilevato, comunque, che:</p>
<ul>
<li>
<p>la mancata impugnazione delle cartelle regolarmente notificate determina la decadenza dal potere di contestarle, con irretrattabilità del credito fiscale;</p>
</li>
<li>
<p>l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto di espropriazione forzata e non richiede la previa intimazione di cui all’art. 50, comma 2;</p>
</li>
<li>
<p>nella comunicazione preventiva non è necessario indicare la rendita catastale né il valore dell’immobile;</p>
</li>
<li>
<p>il preavviso, avendo funzione informativa e sollecitatoria, deve contenere l’indicazione del credito, ma non necessariamente quella dell’immobile sul quale l’ipoteca verrà iscritta in caso di persistente inadempimento;</p>
</li>
<li>
<p>la motivazione del preavviso è sufficiente quando operi per relationem agli atti presupposti già destinati alla medesima parte, e quindi conosciuti o conoscibili dal contribuente.</p>
</li>
</ul>
<p>La conclusione è, quindi, che, una volta accertata la regolare notificazione delle cartelle e la loro mancata impugnazione, non può trovare accoglimento la contestazione della legittimità del preavviso costruita sul dedotto difetto di motivazione degli atti presupposti o sulla pretesa mancanza di elementi non richiesti; resta fermo, peraltro, che tale conclusione è affermata dalla Corte nel caso concreto anche sul presupposto dell’inammissibilità delle censure per difetto di specificità e mancato confronto con la decisione impugnata.</p>
<p>Inoltre, la Corte ha valorizzato la funzione del preavviso quale strumento partecipativo: esso non costituisce soltanto un atto prodromico, ma anche il veicolo attraverso cui il contribuente viene posto in condizione di interloquire tempestivamente con l’amministrazione, essendo proprio la comunicazione preventiva a garantire, nel caso esaminato, il contraddittorio endoprocedimentale mediante la concessione del termine di trenta giorni.</p>
<p>Riassumendo, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria può ritenersi validamente motivata mediante il rinvio alle cartelle di pagamento già conosciute o conoscibili dal contribuente, senza necessità di ulteriori indicazioni non richieste; ciò, tuttavia, nei termini risultanti dalla decisione, ossia in un caso in cui le cartelle richiamate erano state ritenute regolarmente notificate, non erano state impugnate e le censure proposte in cassazione sono state giudicate inammissibili e comunque infondate.</p>
<h2>Allegato:</h2>
<p><a class="attachment" href="ShowHideLightBox(&apos;RegisterBox&apos;);">Cassazione civile ordinanza 25944 2026</a></p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Separazione, spese straordinarie senza accordo: cognizione e fase esecutiva</title>
		<link>https://www.negroesantoro.it/separazione-spese-straordinarie-senza-accordo-cognizione-e-fase-esecutiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gianni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Separazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Avv. Michela Guerrini. Il contributo dell&#8217;ordinanza sta pero&#8217; altrove: nel tracciare una linea di demarcazione tra il giudizio ordinario, dove tale valutazione resta sempre possibile, e la sede esecutiva, dove il previo accordo pattuito nel titolo puo&#8217; assumere il valore di condizione di esigibilita&#8217; del credito. La pronuncia si colloca in dialogo, e in parziale [&#8230;]</p>
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<div><img decoding="async" src="https://www.negroesantoro.it/wp-content/uploads/2026/10/separazione-spese-straordinarie-senza-accordo-cognizione-e-fase-esecutiva.webp" class="ff-og-image-inserted"></div>
<p>Avv. Michela Guerrini.</p>
<div>
<p>Il contributo dell&#8217;ordinanza sta pero&#8217; altrove: nel tracciare una linea di demarcazione tra il giudizio ordinario, dove tale valutazione resta sempre possibile, e la sede esecutiva, dove il previo accordo pattuito nel titolo puo&#8217; assumere il valore di condizione di esigibilita&#8217; del credito.</p>
<p>La pronuncia si colloca in dialogo, e in parziale tensione ricostruttiva, con Cass. n. 22522/2025, aprendo interrogativi sulla reale portata sistematica della distinzione. La questione parte dal contenuto delL&#8217;art. 337-ter, comma 4, n. 4, c.c. che impone che il mantenimento dei figli avvenga in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore, principio che la giurisprudenza ha da tempo utilizzato per escludere l&#8217;inclusione forfettaria delle spese straordinarie nell&#8217;assegno periodico.</p>
<p>La definizione tuttora di riferimento risale a Cass. 8 giugno 2012, n. 9372, secondo cui sono straordinarie le spese che, per rilevanza, imprevedibilita&#8217; e imponderabilita&#8217;, esulano dall&#8217;ordinario regime di vita dei figli, tale per cui la loro inclusione forfettaria nell&#8217;assegno rischierebbe di pregiudicare cure necessarie o altri indispensabili apporti quando le disponibilita&#8217; del solo genitore beneficiario non lo consentano.</p>
<p>Accanto a questa definizione generale, la giurisprudenza ha elaborato la categoria delle cosiddette spese straordinarie routinarie: esborsi che, pur non compresi nell&#8217;assegno periodico, presentano nel loro ripetersi una connotazione di certezza tale da renderli, quanto all&#8217;an, prevedibili, anche se non predeterminabili nel quantum e nel quando (Cass. 23 maggio 2011, n. 11316). Vi rientrano tipicamente le tasse scolastiche, le visite specialistiche di controllo, l&#8217;acquisto di occhiali. La distinzione tra spese ordinarie, routinarie e straordinarie in senso proprio non e&#8217; quindi bipartita ma tripartita, e da essa dipende in radice se sia richiesto il previo accordo tra i genitori.</p>
<p>Sul versante opposto, Cass. 1 ottobre 2012, n. 16664 aveva adottato una lettura restrittiva, qualificando come straordinaria ogni spesa non ragionevolmente prevedibile o preventivabile, con conseguente esclusione dal regime di rimborso automatico di voci come libri scolastici e farmaci. La tensione tra i due orientamenti &#8211; quello sostanzialistico, attento alla funzione della spesa, e quello formalistico, ancorato al criterio della mera prevedibilita&#8217; &#8211; costituisce lo sfondo su cui si innesta la giurisprudenza piu&#8217; recente.</p>
<p>L&#8217;ordinanza 23946/2026 si inserisce quindi, nel solco gia&#8217; tracciato da Cass. 24 febbraio 2021 (ord. richiamata anche da successiva elaborazione dottrinale) e ribadito da Cass. n. 16175/2015, per cui, in caso di mancata concertazione preventiva, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza della spesa all&#8217;interesse del minore, valutandone l&#8217;utilita&#8217; e la sostenibilita&#8217; economica rapportata alle condizioni patrimoniali dei genitori. Il dissenso del genitore non collocatario, per essere rilevante, deve essere motivato e tempestivo: non costituisce un potere di veto assoluto, coerentemente con quanto affermato anche da Cass. ord. n. 33939/2023, secondo cui il dissenso non sempre e&#8217; sufficiente a escludere il rimborso quando in gioco vi siano esigenze primarie del figlio.</p>
<p>Nel caso di specie, la Corte d&#8217;Appello aveva ritenuto le cure odontoiatriche necessarie e la scelta della scuola privata funzionale all&#8217;inserimento lavorativo del figlio, tenendo conto del tenore di vita familiare: un accertamento di fatto che la Cassazione ha ritenuto congruamente motivato e per cio&#8217; sottratto al sindacato di legittimita&#8217;.</p>
<h2>La novita&#8217;: la distinzione tra cognizione ed esecuzione</h2>
<p>Il passaggio di maggior interesse sistematico riguarda la collocazione processuale del principio appena ricordato. La Corte precisa che la rimborsabilita&#8217; della spesa anche in assenza di accordo opera nell&#8217;ambito di un ordinario giudizio di cognizione, diretto ad accertare ex novo la sussistenza del diritto. Diversa e&#8217; l&#8217;ipotesi in cui il recupero avvenga in via esecutiva sulla base di un titolo di omologa: in tal caso il previo accordo tra i genitori, se previsto dal titolo, puo&#8217; assumere il valore di condizione di esigibilita&#8217; del credito.</p>
<p>La precisazione dialoga direttamente con Cass., Sez. III,4 agosto 2025, n. 22522, che ha risolto un contrasto risalente sui requisiti dell&#8217;atto di precetto per spese straordinarie. La Terza Sezione ha enunciato il principio secondo cui la convenzione di separazione omologata costituisce titolo esecutivo idoneo purche&#8217; il genitore creditore abbia, per le spese soggette ad accordo, effettivamente raggiunto l&#8217;intesa con l&#8217;altro genitore, ovvero, per le spese mediche e scolastiche ordinarie, documentato l&#8217;effettiva sopravvenienza degli esborsi o quantomeno messo a disposizione la documentazione necessaria.</p>
<p>Con cio&#8217; la Cassazione ha definitivamente superato il contrasto tra l&#8217;orientamento piu&#8217; risalente, che imponeva l&#8217;allegazione documentale (Cass. n. 11316/2011), e quello piu&#8217; permissivo che riteneva sufficiente la mera elencazione in precetto (Cass. n. 7169/2024).</p>
<p>L&#8217;ordinanza 23946/2026 non smentisce questo impianto, ma lo affianca con un criterio distinto: mentre la sentenza 22522/2025 individua la linea di demarcazione nella natura della spesa (spese soggette ad accordo versus spese ordinarie documentabili), l&#8217;ordinanza in commento sposta l&#8217;attenzione sulla sede processuale. Nel giudizio di cognizione &#8211; tipicamente introdotto con decreto ingiuntivo, come nel caso di specie, o con ordinario atto di citazione &#8211; il giudice conserva sempre il potere di valutare nel merito la rispondenza della spesa all&#8217;interesse del minore, a prescindere dall&#8217;accordo. In sede esecutiva, dove il thema decidendum e&#8217; per definizione circoscritto alla verifica delle condizioni dell&#8217;azione (art. 474 c.p.c.: certezza, liquidita&#8217;, esigibilita&#8217; del credito), il previo accordo eventualmente richiesto dal titolo diventa invece un filtro rigido, la cui assenza preclude l&#8217;azione esecutiva a prescindere da ogni valutazione sostanziale sull&#8217;utilita&#8217; della spesa per il minore.</p>
<p>La distinzione trova aggancio nella nota elaborazione dottrinale sui presupposti dell&#8217;azione esecutiva. Si e&#8217; osservato in dottrina che i provvedimenti di separazione e divorzio che determinano l&#8217;ammontare del mantenimento ordinario costituiscono titolo esecutivo sufficiente per la notifica del precetto, mentre per le obbligazioni relative alle spese straordinarie tale automatismo non opera nella stessa misura, proprio perche&#8217; il credito, non essendo liquidato ex ante, richiede un&#8217;operazione di determinazione successiva che il giudice dell&#8217;esecuzione &#8211; per definizione privo di cognizione piena sul merito &#8211; non puo&#8217; compiere. Ne discende che, ove il titolo condizioni espressamente il credito al previo accordo, tale clausola opera come elemento costitutivo dell&#8217;esigibilita&#8217; ai sensi dell&#8217;art. 474 c.p.c., sottraendo al giudice dell&#8217;esecuzione ogni margine di apprezzamento sostanziale che, all&#8217;opposto, il giudice della cognizione conserva integro.</p>
<p>Questa ricostruzione spiega perche&#8217; la Cassazione, pur riaffermando in sede di cognizione la natura non preclusiva del mancato accordo, avverta la necessita&#8217; di preservare in sede esecutiva un filtro piu&#8217; rigido: diversamente, si consentirebbe al creditore di eludere, mediante lo strumento monitorio o l&#8217;azione ordinaria, le garanzie procedimentali che le parti stesse avevano pattuito nel titolo, con conseguente sacrificio del contraddittorio e della prevedibilita&#8217; delle obbligazioni assunte in sede di separazione consensuale.</p>
<h2>Rilievi critici</h2>
<p>La linea di demarcazione tracciata dall&#8217;ordinanza, pur dotata di coerenza sistematica, non e&#8217; priva di frizioni pratiche. In primo luogo, la scelta della sede processuale e&#8217; in larga parte rimessa alla parte creditrice: nulla impedisce, salvo l&#8217;onere di ricorrere al titolo piu&#8217; oneroso, di introdurre la domanda in via di cognizione ordinaria anziche&#8217; tentare direttamente l&#8217;esecuzione, aggirando cosi&#8217; il filtro dell&#8217;accordo pattuito. Cio&#8217; rischia di rendere recessiva proprio quella funzione di garanzia procedimentale che la clausola di previo accordo, se inserita nel titolo, era destinata a svolgere.</p>
<p>In secondo luogo, resta aperto il tema di coordinamento con Cass. n. 22522/2025, che aveva ancorato il discrimine non alla sede processuale bensi&#8217; alla natura della spesa. Le due pronunce non sono necessariamente incompatibili &#8211; la sentenza del 2025 riguardava infatti proprio un giudizio di opposizione all&#8217;esecuzione &#8211; ma la loro lettura congiunta suggerisce che il criterio della sede processuale operi come cornice generale all&#8217;interno della quale il criterio della natura della spesa continua a orientare la valutazione del giudice dell&#8217;esecuzione.</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>L&#8217;ordinanza n. 23946/2026 conferma l&#8217;impianto sostanzialistico che da tempo caratterizza la giurisprudenza di legittimita&#8217; in materia di spese straordinarie, orientato a privilegiare l&#8217;interesse concreto del minore rispetto a formalismi procedurali.</p>
<p>La sua novita&#8217;, tuttavia, non sta nel merito di tale principio, ormai consolidato, ma nell&#8217;aver esplicitato &#8211; sia pure in un obiter dictum solo apparentemente incidentale &#8211; che tale favor non e&#8217; assoluto, ma recede quando la domanda sia introdotta in sede esecutiva su titolo che condizioni il credito al previo accordo. Si tratta di un tassello che completa, senza sovvertirlo, il mosaico costruito da Cass. n. 22522/2025, e che merita di essere tenuto presente nella redazione delle convenzioni di separazione, ove le parti ben potrebbero scegliere consapevolmente se e quali voci di spesa vincolare a un meccanismo di accordo preventivo, con piena consapevolezza delle conseguenze che ne derivano in sede di eventuale esecuzione forzata.</p>
<p>Riferimenti giurisprudenziali essenziali</p>
[1] Cass. Civ., Sez. I, ord. 23 luglio 2026, n. 23946 (decisione in commento).</p>
[2] Cass. Civ., Sez. III, sent. 4 agosto 2025, n. 22522 (requisiti del precetto per spese straordinarie; condizione di esigibilita&#8217;).</p>
[3] Cass. Civ., ord. n. 33939/2023 (limiti al dissenso del genitore non collocatario).</p>
[4] Cass. Civ., ord. n. 7169/2024 (indirizzo permissivo sulla mera elencazione in precetto, superato da Cass. 22522/2025).</p>
[5] Cass. Civ., ord. n. 16175/2015 (criteri di utilita&#8217; e sostenibilita&#8217; economica in assenza di accordo).</p>
[6] Cass. Civ., sent. 8 giugno 2012, n. 9372 (definizione generale di spesa straordinaria).</p>
[7] Cass. Civ., sent. 23 maggio 2011, n. 11316 (categoria delle spese straordinarie routinarie).</p>
[8] Cass. Civ., sent. 1 ottobre 2012, n. 16664 (orientamento restrittivo sul criterio della prevedibilita&#8217;).</p>
<h2>Allegato:</h2>
<p><a class="attachment" href="ShowHideLightBox(&apos;RegisterBox&apos;);">Cassazione civile ordinanza 23946 2026</a></p>
</div>
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		<item>
		<title>Danno morale e lieve danno biologico: nessuna proporzionalità rigida in caso di aggressione fisica</title>
		<link>https://www.negroesantoro.it/danno-morale-e-lieve-danno-biologico-nessuna-proporzionalita-rigida-in-caso-di-aggressione-fisica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cassazione: ordinanza n. 26419 del 07/10/2026. La Cassazione ha stabilito che, in caso di aggressione fisica volontaria, la valutazione del danno morale non può essere legata in modo rigidamente proporzionale all&#8217;entità del danno biologico, ma deve considerare mortificazione psicologica, frustrazione e vergogna per i segni visibili della violenza, specie se di genere Lunedi 12&#160;Ottobre&#160;2026 Premessa. [&#8230;]</p>
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<div class="postsubtitle">
<p>Cassazione: ordinanza n. 26419 del 07/10/2026.</p>
</div>
</div>
<div>
<div class="postabstract shs0">
<p>La Cassazione ha stabilito che, in caso di aggressione fisica volontaria, la valutazione del danno morale non può essere legata in modo rigidamente proporzionale all&#8217;entità del danno biologico, ma deve considerare mortificazione psicologica, frustrazione e vergogna per i segni visibili della violenza, specie se di genere</p>
</div>
<table class="pubdate">
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</tr>
</table>
</div>
<div>
<h2>Premessa.</h2>
<p>La decisione si segnala perché chiarisce i limiti di operatività del principio secondo cui, in presenza di un danno biologico di lieve entità, le conseguenze psicologiche – danno morale incluso – si ritengono normalmente assorbite, salvo prova contraria. La Corte esclude che tale criterio possa essere applicato meccanicamente quando il danno deriva da un&#8217;aggressione fisica volontaria, perché in questi casi il giudice deve valutare anche il significato afflittivo della violenza subita.</p>
<p>Sul piano processuale, la pronuncia ribadisce inoltre che il vizio dedotto va qualificato in base alla sostanza della censura e non alla sua etichetta formale, con rilievo per chi redige i ricorsi e per chi deve contestare la motivazione sulla prova del danno.</p>
<h2>Il caso</h2>
<p>Tizia aveva subìto un&#8217;aggressione fisica e verbale da parte di Caio, un vicino di casa. Sul piano penale la responsabilità dell&#8217;aggressore era stata accertata, con condanna generica al risarcimento del danno. In sede civile, il primo giudice aveva condannato Caio a risarcire i danni subiti dalla donna, comprensivi anche delle conseguenze di natura morale.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello, adita da Caio, ha ridotto l&#8217;importo della condanna. In sintesi, ha ritenuto che:</p>
<ul>
<li>la prova testimoniale sul patimento morale fosse contraddittoria, con dichiarazioni opposte sul mutamento di comportamento della donna dopo i fatti (timore di incontrare l&#8217;aggressore da un lato, normale vita di relazione dall&#8217;altro);</li>
<li>i certificati psichiatrici prodotti, che attestavano una sindrome depressiva ansiosa, fossero troppo generici per essere ricondotti al fatto specifico;</li>
<li>la prova del danno morale dovesse essere particolarmente rigorosa, trattandosi di un danno biologico lieve, e che comunque il danno morale fosse assorbito in quest&#8217;ultimo, richiamando un precedente di legittimità sul punto.</li>
</ul>
<p>Era rimasto quindi riconosciuto soltanto il danno biologico.</p>
<h2>Il ricorso per cassazione</h2>
<p>Tizia ha proposto un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 2043,2059,2727 e 2729 c.c. e degli artt. 538 e 578 c.p.p. La ricorrente sosteneva che la corte territoriale avesse escluso il danno morale nonostante:</p>
<ul>
<li>l&#8217;esistenza del giudicato penale sulla responsabilità dell&#8217;aggressore;</li>
<li>la presenza di elementi oggettivi (le percosse e l&#8217;ecchimosi all&#8217;occhio, documentata dal certificato di Pronto Soccorso) da cui era possibile desumere, per inferenza presuntiva, dolore, paura, ansia, frustrazione e vergogna per i lividi esibiti in pubblico;</li>
<li>la possibilità di considerare tali elementi come prova contraria rispetto alla presunzione di assorbimento del danno morale nel lieve danno biologico.</li>
</ul>
<p>L&#8217;intimato non ha svolto difese.</p>
<h2>La decisione della Corte</h2>
<p>La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, partendo da una riqualificazione del vizio. Pur formulata come violazione di legge, la censura è stata ricondotta, nella sostanza, all&#8217;omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell&#8217;art. 360, n. 5, c.p.c. A tal fine richiama l&#8217;insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui l&#8217;onere di specificità dei motivi:</p>
<ul>
<li>non impone di indicare formalmente l&#8217;ipotesi dell&#8217;art. 360 né di individuare con precisione gli articoli violati;</li>
<li>richiede invece una chiara esposizione delle ragioni della censura e del tipo di pronuncia richiesta, così che il giudice di legittimità possa stabilire se sia stato dedotto un vizio riconducibile, anche solo sostanzialmente, a una delle ipotesi tassative.</li>
</ul>
<p>Nel merito, la Corte rileva che la motivazione d&#8217;appello si era esaurita nel valutare il carattere contraddittorio delle sole prove testimoniali, senza esaminare i fatti obiettivi emersi dagli atti: le percosse subìte e l&#8217;ecchimosi all&#8217;occhio documentata dal certificato medico. Da questi elementi era ragionevolmente desumibile il dolore fisico, con i conseguenti sentimenti di paura, ansia, frustrazione e vergogna.</p>
<p>Il richiamo al precedente sull&#8217;assorbimento del danno morale nel danno biologico di lieve entità è giudicato improprio. Il principio che istituisce un legame di diretta proporzionalità tra consistenza materiale del danno biologico ed entità del danno morale non può valere nel caso di specie, perché la corte territoriale ha trascurato di dare rilievo a ciò che qualifica il danno morale:</p>
<ul>
<li>non solo il dolore fisico considerato in sé, ma anche l&#8217;intimo significato afflittivo della mortificazione psicologica derivante dalla violenta prevaricazione;</li>
<li>la compromissione dell&#8217;equilibrio emotivo legata alla frustrazione e alla vergogna per i segni socialmente riconoscibili lasciati dalla violenza sul corpo;</li>
<li>il maggior peso di tali profili quando il fatto sia riconducibile a un&#8217;ipotesi di violenza di genere.</li>
</ul>
<p>La sentenza è stata dunque cassata sul punto, con rinvio alla Corte d&#8217;appello in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità, conformandosi al seguente principio di diritto:</p>
<p><em>«In caso di aggressione fisica volontariamente condotta dall&#8217;agente, la valutazione del danno morale subito dalla persona offesa non può ritenersi pregiudizialmente legata (in termini rigidamente proporzionali) all&#8217;entità del danno biologico provocato, dovendo necessariamente estendersi alla considerazione dell&#8217;intimo significato afflittivo della mortificazione psicologica oggettivamente sofferta per effetto della violenta prevaricazione subita, oltre all&#8217;oggettiva compromissione inflitta, sul piano morale, al proprio equilibrio emotivo connessa alla frustrazione e alla vergogna per gli eventuali segni socialmente riconoscibili lasciati dalla violenza altrui sul proprio corpo; e ciò, tanto più nei casi in cui il fatto valga a qualificarsi, in termini ancor più gravi e intollerabili, alla stregua di una riconoscibile ipotesi di violenza di genere».</em></p>
<h2>Allegato:</h2>
<p><a class="attachment" href="ShowHideLightBox(&apos;RegisterBox&apos;);">Cassazione civile ordinanza 26419 2026</a></p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Clausole di predeterminazione de danno, vessatorietà e onere probatorio</title>
		<link>https://www.negroesantoro.it/clausole-di-predeterminazione-de-danno-vessatorieta-e-onere-probatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Danno]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con l’ordinanza n. 26208/2026, pubblicata il 4 ottobre 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della validità e del regime delle clausole contrattuali di limitazione o predeterminazione del danno nel rapporto tra imprese, con specifico riferimento alla loro eventuale qualificazione come clausole vessatorie ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Venerdi [&#8230;]</p>
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]]></description>
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<div class="postabstract shs0">
<p>Con l’ordinanza n. 26208/2026, pubblicata il 4 ottobre 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della validità e del regime delle clausole contrattuali di limitazione o predeterminazione del danno nel rapporto tra imprese, con specifico riferimento alla loro eventuale qualificazione come clausole vessatorie ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.</p>
</div>
<table class="pubdate">
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</tr>
</table>
</div>
<div>
<p><strong>IL CASO</strong>: La controversia traeva origine dall’azione promossa da una società a responsabilità limitata nei confronti di un operatore telefonico con domanda di risarcimento del danno per gravi inadempimenti contrattuali insorti nell’ambito di una procedura di migrazione di utenze.</p>
<p>L’attrice lamentava, in particolare, irregolarità nella fatturazione, errori nella contabilizzazione dei canoni, ritardi nell’attivazione delle utenze e nell’assistenza tecnica, nonché il mancato rispetto dei tempi di copertura e cablatura di vaste aree territoriali, con conseguente annullamento di 1.149 richieste di attivazione di nuove utenze.</p>
<p>La convenuta si difendeva chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, l’accertamento di un proprio controcredito per fatture insolute, con eventuale compensazione tra i reciproci crediti.</p>
<p>All’esito del giudizio, Il Tribunale riconosceva a favore dell&#8217;attrice soltanto un credito per penali da ritardo, compensandolo con il maggior credito della convenuta, oltre interessi, e rigettava ogni altra pretesa.</p>
<p>La decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello.</p>
<p>Pertanto, l’attrice investiva della questione la Corte di Cassazione, denunciando con il primo dei due motivi del ricorso la falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., sostenendo l’invalidità delle clausole contrattuali di autolimitazione del danno che avevano circoscritto il ristoro al limite delle penali pattuite.</p>
<p>La ricorrente muoveva da una duplice premessa. In primo luogo, assumeva che tali clausole, incidendo in modo fortemente restrittivo sul risarcimento spettante alla parte non inadempiente, dovessero essere considerate vessatorie, e dunque inefficaci in mancanza di specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.</p>
<p>In secondo luogo, contestava l’accertamento della Corte d’appello circa la loro asserita negoziazione, sostenendo che le produzioni documentali avrebbero dovuto condurre alla conclusione opposta.</p>
<p><strong>LA DECISIONE:</strong> La questione sottoposta alla Corte concerneva, quindi, la qualificazione giuridica delle clausole che limitano o predeterminano convenzionalmente il danno risarcibile in caso di inadempimento.</p>
<p>Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale nel rigettarlo ha affermato che chi invochi l’inefficacia di una clausola per difetto di specifica approvazione scritta deve allegare e provare la ricorrenza dei presupposti che rendono applicabili gli artt. 1341 e 1342 c.c., vale a dire la presenza di condizioni generali di contratto oppure di moduli o formulari unilateralmente predisposti.</p>
<p>In altri termini, non basta dedurre che la clausola sia stata inserita nel contratto da uno dei contraenti; occorre dimostrare che ci si trovi in presenza di condizioni generali di contratto o di moduli o formulari unilateralmente predisposti.</p>
<p>Successivamente, i giudici di legittimità hanno richiamato l’orientamento, definito consolidato, secondo cui le clausole penali, le caparre e le altre pattuizioni dirette a predeterminare il ristoro dovuto in caso di recesso o inadempimento non hanno natura vessatoria, non rientrano nell’elenco di cui all’art. 1341, comma 2, c.c. e non richiedono, quindi, specifica approvazione per iscritto.</p>
<p>Infine, hanno, affrontato il profilo relativo alla negoziazione delle clausole, osservando che la censura proposta non investiva un error in iudicando, ma tendeva a rimettere in discussione un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: quello secondo cui gli Accordi Quadro erano stati liberamente negoziati tra le parti.</p>
<h2>Allegato:</h2>
<p><a class="attachment" href="ShowHideLightBox(&apos;RegisterBox&apos;);">Cassazione civile ordinanza 26208 2026</a></p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Usucapione: il mero godimento ultraventennale del bene non e&#8217; sufficiente</title>
		<link>https://www.negroesantoro.it/usucapione-il-mero-godimento-ultraventennale-del-bene-non-e-sufficiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.negroesantoro.it/usucapione-il-mero-godimento-ultraventennale-del-bene-non-e-sufficiente</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avv. Michela Guerrini. La pronuncia offre l&#8217;occasione per esaminare, alla luce dei piu&#8217; recenti arresti della giurisprudenza di legittimita&#8217;, quali comportamenti possano effettivamente dimostrare la signoria sul bene e quale grado di specificita&#8217; sia richiesto nella formulazione delle allegazioni e dei capitoli di prova testimoniale. Nell&#8217;azione diretta all&#8217;accertamento dell&#8217;acquisto della proprieta&#8217; per usucapione grava su [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div><img decoding="async" src="https://www.negroesantoro.it/wp-content/uploads/2026/10/usucapione-il-mero-godimento-ultraventennale-del-bene-non-e-sufficiente.webp" class="ff-og-image-inserted"></div>
<p>Avv. Michela Guerrini.</p>
<div>
<p>La pronuncia offre l&#8217;occasione per esaminare, alla luce dei piu&#8217; recenti arresti della giurisprudenza di legittimita&#8217;, quali comportamenti possano effettivamente dimostrare la signoria sul bene e quale grado di specificita&#8217; sia richiesto nella formulazione delle allegazioni e dei capitoli di prova testimoniale.</p>
<p>Nell&#8217;azione diretta all&#8217;accertamento dell&#8217;acquisto della proprieta&#8217; per usucapione grava su colui che invoca l&#8217;acquisto a titolo originario l&#8217;onere di allegare e provare rigorosamente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, con particolare riguardo al momento e alle modalita&#8217; di inizio del possesso <strong>*uti dominus*</strong>. La prova testimoniale non puo&#8217; supplire alla mancata allegazione dei fatti costitutivi del possesso, ne&#8217; puo&#8217; essere trasferito sul proprietario convenuto l&#8217;onere di dimostrare il proprio titolo, non essendo l&#8217;azione di usucapione assimilabile all&#8217;azione di rivendicazione.</p>
<p>Ai sensi dell&#8217;**art. 1158 c.c., la proprieta&#8217; dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui medesimi beni si acquistano in virtu&#8217; del possesso continuato per vent&#8217;anni.</p>
<p>La previsione deve tuttavia essere letta insieme alla nozione di possesso dettata dall&#8217;art. 1140 c.c.: non qualsiasi relazione materiale con il bene e&#8217; idonea a produrre l&#8217;effetto acquisitivo, ma occorre l&#8217;esercizio di un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale.</p>
<p>E&#8217; proprio sulla prova di tale situazione che interviene la Cass. civ., Sez. II, ord. 1^ ottobre 2026, n. 26075</p>
<ul>
<li>
<h2>Il caso deciso dalla Cassazione</h2>
</li>
</ul>
<p>La controversia trae origine dalla domanda proposta da un soggetto che chiedeva di essere dichiarato proprietario per usucapione di un compendio immobiliare di circa mille metri quadrati nel centro urbano di Vittoria.</p>
<p>L&#8217;attore sosteneva di averlo posseduto “<strong>uti dominus”</strong> per oltre vent&#8217;anni, utilizzandolo come deposito, realizzando una recinzione e curandone la manutenzione.</p>
<p>Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo provato, sulla base anche della deposizione testimoniale acquisita, il possesso esclusivo dell&#8217;attore sin dagli anni Ottanta.</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di Catania riformava tuttavia la decisione. Riteneva che le indicazioni fornite dall&#8217;attore fossero generiche e non soddisfacessero il rigoroso onere di allegazione e prova richiesto nell&#8217;azione di usucapione, mancando in particolare la dimostrazione del momento e delle modalita&#8217; di inizio del possesso ad usucapionem.</p>
<p>I capitoli di prova, non collocando adeguatamente il possesso nel tempo, venivano ritenuti inidonei; le precisazioni rese successivamente dall&#8217;unico testimone sull&#8217;epoca e sull&#8217;utilizzazione del bene erano invece considerate tardive, perche&#8217; relative a circostanze non previamente allegate dall&#8217;attore.</p>
<p>La Cassazione conferma la decisione.</p>
<p>E&#8217; chi invoca l&#8217;usucapione che deve provarne tutti i presupposti.</p>
<p>Uno dei profili centrali dell&#8217;ordinanza riguarda la distribuzione dell&#8217;onere probatorio previsto dall&#8217;art. 2697 c.c.</p>
<p>Il ricorrente sosteneva che la controparte non avesse fornito prova sufficiente della propria titolarita&#8217; sul bene, non avendo prodotto il titolo di provenienza e gli atti dello stato civile e avendo fatto riferimento essenzialmente alle risultanze catastali e ipotecarie e alla dichiarazione di successione.</p>
<p>La Cassazione respinge l&#8217;impostazione partendo dalla qualificazione dell&#8217;azione.</p>
<p>Chi domanda l&#8217;accertamento dell&#8217;usucapione non esercita l&#8217;azione di rivendicazione disciplinata dall&#8217;art. 948 c.c. Di conseguenza, il problema non e&#8217; stabilire se il convenuto abbia adeguatamente dimostrato il proprio titolo.</p>
<p>E&#8217; l&#8217;attore, ai sensi dell&#8217;art. 2697 c.c., a dover fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi dell&#8217;acquisto a titolo originario e, in particolare, del momento e delle modalita&#8217; di inizio del possesso uti dominus.</p>
<p>La debolezza della prova del titolo del convenuto, pertanto, non puo&#8217; compensare l&#8217;insufficienza della prova dell&#8217;usucapione.</p>
<p>Vent&#8217;anni di utilizzazione non significano necessariamente vent&#8217;anni di possesso “<strong>uti dominus”</strong></p>
<p>La decisione si colloca in una linea interpretativa particolarmente rigorosa.</p>
<p>Con Cass. civ., Sez. II, ord. 26 marzo 2026, n. 7357, la Suprema Corte ha nuovamente posto l&#8217;accento sulla necessita&#8217; di dimostrare un possesso continuo, pubblico, pacifico, non interrotto e non equivoco, esercitato con modalita&#8217; corrispondenti a quelle proprie del titolare del diritto.</p>
<p>In quella vicenda, neppure elementi materiali quali la recinzione del terreno e la sua utilizzazione erano risultati sufficienti, nel complessivo quadro probatorio, a dimostrare il possesso utile all&#8217;usucapione. La pronuncia assume interesse anche sotto un diverso profilo: la consulenza tecnica d&#8217;ufficio non puo&#8217; essere utilizzata per supplire alla mancata prova dei fatti costitutivi che, ai sensi dell&#8217;art. 2697 c.c., incombe sulla parte.</p>
<p>Nella stessa direzione si pone Cass. civ., Sez. II, ord. 26 gennaio 2026, n. 1762, secondo cui la coltivazione di un fondo, isolatamente considerata, non dimostra necessariamente il possesso “<strong>uti dominus”</strong>. Essa puo&#8217; infatti risultare compatibile anche con una situazione di detenzione o con l&#8217;altrui tolleranza.</p>
<p>Il principio era gia&#8217; stato affermato da Cass. civ., n. 29538/2019, che aveva escluso la possibilita&#8217; di ricavare automaticamente dalla coltivazione del terreno l&#8217;inequivoca volonta&#8217; di possedere come proprietario, richiedendo ulteriori indici esteriori della signoria esclusiva sul bene.</p>
<p>Recinzione e manutenzione: indizi importanti, ma non prove automatiche</p>
<p>Il tema e&#8217; particolarmente rilevante nella pratica, perche&#8217; molte domande di usucapione vengono costruite proprio intorno alla dimostrazione di comportamenti quali recinzione, coltivazione, manutenzione e pagamento delle spese relative all&#8217;immobile.</p>
<p>Anche questi elementi devono pero&#8217; essere valutati nel contesto concreto.</p>
<p>Cass. civ., Sez. II, ord. 11 maggio 2026, n. 13702** ha nuovamente evidenziato la necessita&#8217; di una prova rigorosa del possesso “<strong>uti dominus”</strong>, anche quando vengano dedotte attivita&#8217; materiali esercitate sul bene per un lungo periodo.</p>
<p>Particolare attenzione deve essere prestata quando il godimento si inserisca in rapporti familiari. In tali situazioni, infatti, comportamenti che in un diverso contesto potrebbero apparire espressione di una signoria esclusiva possono risultare compatibili con la mera tolleranza.</p>
<p>La recinzione costituisce certamente un elemento potenzialmente significativo, perche&#8217; puo&#8217; manifestare all&#8217;esterno la volonta&#8217; di escludere i terzi dal godimento del bene. Non rappresenta tuttavia una prova automatica dell&#8217;usucapione: occorre accertare quando sia stata realizzata, da chi, in quali circostanze e quale concreta funzione abbia svolto.</p>
<ul>
<li>
<h2>L&#8217;usucapione tra comproprietari</h2>
</li>
</ul>
<p>Il problema emerge con particolare evidenza quando l&#8217;acquisto per usucapione venga invocato da uno dei comproprietari nei confronti degli altri.</p>
<p>Cass. civ., Sez. II,22 maggio 2026, n. 15734 ribadisce che il semplice godimento esclusivo del bene comune non e&#8217; sufficiente.</p>
<p>Il comproprietario che pretenda di avere usucapito le quote altrui deve dimostrare un comportamento durevole e inequivocabile, incompatibile con il permanere del compossesso degli altri partecipanti.</p>
<p>L&#8217;occupazione dell&#8217;immobile, la disponibilita&#8217; delle chiavi, la manutenzione o il sostenimento delle relative spese non determinano quindi automaticamente l&#8217;usucapione quando tali condotte possano ancora essere ricondotte all&#8217;esercizio delle facolta&#8217; spettanti al comproprietario.</p>
<p>Il principio conferma il filo conduttore delle pronunce esaminate: non e&#8217; il trascorrere del tempo a trasformare qualsiasi godimento materiale del bene in possesso utile all&#8217;usucapione.</p>
<ul>
<li>
<h2>Allegare prima di provare: il punto centrale dell&#8217;ordinanza n. 26075/2026</h2>
</li>
</ul>
<p>E&#8217; probabilmente questo il profilo processuale piu&#8217; interessante della decisione.</p>
<p>Non basta disporre di un testimone in grado di affermare che l&#8217;attore utilizza l&#8217;immobile da molti anni.</p>
<p>La prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti ritualmente allegati dalla parte. Il testimone non puo&#8217; diventare lo strumento attraverso il quale vengono introdotti nel processo, soltanto in sede istruttoria, fatti costitutivi che avrebbero dovuto essere indicati nell&#8217;atto introduttivo.</p>
<p>L&#8217;ordinanza n. 26075/2026 mostra quindi quanto sia importante, nella redazione della domanda, ricostruire con precisione la storia del possesso.</p>
<p>Occorre indicare, per quanto concretamente possibile, quando e in quali circostanze sia iniziato il possesso, quali attivita&#8217; siano state esercitate sul bene, quali comportamenti abbiano esteriorizzato la volonta&#8217; di possedere come proprietario e per quanto tempo tali condotte siano proseguite.</p>
<p>La medesima precisione deve riflettersi nella formulazione dei capitoli di prova.</p>
<p>Un capitolo diretto semplicemente a far confermare al testimone che l&#8217;attore “possiede l&#8217;immobile da oltre vent&#8217;anni” rischia di risultare generico e, soprattutto, di chiedere al teste una valutazione giuridica.</p>
<p>E&#8217; preferibile articolare la prova sui singoli fatti storici: epoca della recinzione, utilizzazione esclusiva del bene, lavori eseguiti, modalita&#8217; di accesso, eventuale esclusione di terzi e ogni altro comportamento concretamente percepibile dal testimone.</p>
<p>Sara&#8217; poi il giudice a valutare se dall&#8217;insieme di tali circostanze possa ricavarsi il possesso richiesto dagli artt. 1140 e 1158 c.c.</p>
<p>Gli artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono una nuova valutazione delle prove in Cassazione.</p>
<p>L&#8217;ordinanza affronta infine il tentativo del ricorrente di contestare in sede di legittimita&#8217; la valutazione della prova testimoniale e documentale compiuta dal giudice d&#8217;appello.</p>
<p>La Suprema Corte richiama sul punto principi ormai consolidati.</p>
<p>La violazione dell&#8217;**art. 116 c.p.c. e&#8217; configurabile quando al giudice venga imputato di avere attribuito a una prova un valore legale che l&#8217;ordinamento non le riconosce, o viceversa di avere valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a un diverso regime legale. Non e&#8217; invece sufficiente contestare il modo in cui il giudice abbia concretamente apprezzato una testimonianza o un documento.</p>
<p>Analogamente, la violazione dell&#8217;art. 115 c.p.c. presuppone, secondo i principi affermati anche da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020 e n. 24148/2013, che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti nei casi in cui non poteva acquisirle d&#8217;ufficio.</p>
<p>Neppure il vizio previsto dall&#8217;art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.puo&#8217; essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: dopo la riforma del 2012, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, il sindacato sulla motivazione e&#8217; circoscritto all&#8217;omesso esame di un fatto storico decisivo e alle ipotesi di anomalia motivazionale rilevanti.</p>
<p>La Cassazione non costituisce, dunque, un terzo grado di giudizio sul fatto.</p>
<ul>
<li>
<h2>Conclusioni</h2>
</li>
</ul>
<p>La lettura dell&#8217;ordinanza n. 26075/2026 insieme agli altri arresti della giurisprudenza di legittimita&#8217; consente di ricavare un&#8217;indicazione molto concreta: vent&#8217;anni di utilizzazione di un immobile non equivalgono necessariamente a vent&#8217;anni di possesso utile all&#8217;usucapione.</p>
<p>L&#8217;art. 1158 c.c. richiede il possesso continuato per vent&#8217;anni, ma e&#8217; la nozione di possesso dell&#8217;art. 1140 c.c. a qualificare la relazione con il bene che puo&#8217; condurre all&#8217;acquisto.</p>
<p>Chi agisce deve quindi dimostrare, secondo la regola dell&#8217;art. 2697 c.c., non soltanto la durata della relazione materiale, ma fatti dai quali possa essere desunto l&#8217;esercizio di una signoria corrispondente a quella del proprietario.</p>
<p>L&#8217;ordinanza n. 26075/2026 aggiunge un&#8217;indicazione processuale altrettanto importante: questa storia del possesso deve essere innanzitutto allegata e solo successivamente provata.</p>
<p>La testimonianza non dovrebbe servire a colmare cio&#8217; che manca nell&#8217;allegazione; deve invece confermare fatti storici specificamente introdotti nel processo.</p>
<p>Ne deriva una conseguenza pratica importante per il professionista: una causa di usucapione si costruisce prima ancora dell&#8217;istruttoria, attraverso un&#8217;attenta ricostruzione dell&#8217;origine del possesso, delle sue manifestazioni esteriori e della loro collocazione temporale.</p>
<p>Non basta, dunque, domandarsi da quanti anni un soggetto utilizzi un immobile.</p>
<p>La domanda decisiva e&#8217; un&#8217;altra: da quando, e attraverso quali comportamenti concretamente dimostrabili, egli ha iniziato a comportarsi nei confronti di quel bene come proprietario?</p>
</div>
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		<item>
		<title>Movida e rumore: il Comune risponde delle immissioni provenienti dalle strade pubbliche</title>
		<link>https://www.negroesantoro.it/movida-e-rumore-il-comune-risponde-delle-immissioni-provenienti-dalle-strade-pubbliche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gianni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Tribunale di Torino: sentenza n. 4667 del 11/08/2026. A cura della Redazione. Il Tribunale di Torino ha stabilito che il Comune, in quanto proprietario delle strade da cui provengono i rumori, è legittimato passivo nell&#8217;azione ex art. 844 c.c., anche se il disturbo è causato da terzi avventori; può essere condannato a un facere, con [&#8230;]</p>
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<div><img decoding="async" src="https://www.negroesantoro.it/wp-content/uploads/2026/10/movida-e-rumore-il-comune-risponde-delle-immissioni-provenienti-dalle-strade-pubbliche.webp" class="ff-og-image-inserted"></div>
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<div class="postsubtitle">
<p>Tribunale di Torino: sentenza n. 4667 del 11/08/2026.</p>
</div>
</div>
<p>A cura della Redazione.</p>
<div>
<div class="postabstract shs0">
<p>Il Tribunale di Torino ha stabilito che il Comune, in quanto proprietario delle strade da cui provengono i rumori, è legittimato passivo nell&#8217;azione ex art. 844 c.c., anche se il disturbo è causato da terzi avventori; può essere condannato a un facere, con ampia libertà sulle misure, e al risarcimento.</p>
</div>
<table class="pubdate">
<tr>
<td class="l posticondate" width="2%"><span class="s-date mt mr4"></span></td>
<td width="58%" class="postcreatedate l">Giovedi 8&nbsp;Ottobre&nbsp;2026</td>
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</tr>
</table>
</div>
<div>
<p>La sentenza conferma un orientamento che incide direttamente sulla scelta del convenuto nelle cause per rumori da aggregazione notturna: per l&#8217;azione ex art. 844 c.c. basta che le immissioni siano riferibili a un&#8217;area pubblica nella disponibilità giuridica dell&#8217;ente, a prescindere da chi materialmente produca il rumore. Il Tribunale tiene separata la legittimazione, da verificare secondo la prospettazione dell&#8217;attore, dalla titolarità del rapporto e dalla colpa, che attengono al merito. L&#8217;esito è che il Comune non può evitare il giudizio invocando la natura &#8220;terza&#8221; degli autori del disturbo né le competenze statali in materia di ordine pubblico.</p>
<h2>La vicenda processuale</h2>
<p>Un nutrito gruppo di residenti di un quartiere cittadino, trasformato nel tempo da zona residenziale e commerciale in polo della vita notturna, conveniva in giudizio il Comune. Lamentava immissioni rumorose notturne (urla, schiamazzi, cori, musica, petardi) prodotte dal costante afflusso di avventori nelle strade e nelle piazze pedonalizzate, con forte degrado urbano. Il Comune era indicato come proprietario delle strade e responsabile, per scelte e omissioni, dell&#8217;evoluzione incontrollata del fenomeno.</p>
<p>Gli attori chiedevano:</p>
<ul>
<li>la cessazione delle immissioni, o l&#8217;adozione delle misure necessarie a ricondurle nella normale tollerabilità, ex art. 844 c.c.;</li>
<li>una penale giornaliera ex art. 614-bis c.p.c. per il ritardo nell&#8217;adempimento;</li>
<li>il risarcimento del danno non patrimoniale, per la lesione del diritto alla salute, al riposo e alla vita privata e familiare, a decorrere dal 2016.</li>
</ul>
<p>Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedeva di chiamare in causa esercenti e associazioni di categoria e contestava, nel merito, l&#8217;esistenza di un obbligo di impedire rumori generati da terzi. Sulla giurisdizione si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite in sede di regolamento preventivo, riconoscendo quella del giudice ordinario, perché la domanda non investe atti autoritativi ma la tutela di diritti soggettivi e un&#8217;attività soggetta al principio del neminem laedere. Il giudizio è poi proseguito con una consulenza tecnica d&#8217;ufficio articolata su due campagne di misurazione.</p>
<p>Questioni accessorie (estinzione per rinuncia di un attore, interruzione per il decesso di un&#8217;attrice con separazione della sua posizione) sono state risolte in rito e non incidono sul tema principale.</p>
<h2>Le ragioni del Comune sulla legittimazione passiva</h2>
<p>L&#8217;eccezione era articolata su due profili:</p>
<ul>
<li>le domande riguarderebbero la politica di gestione del territorio e questioni di ordine e sicurezza pubblica, di competenza dello Stato (Ministero dell&#8217;Interno, Prefetto, Questore), non le prerogative dominicali dell&#8217;ente sulle strade, e la normativa sull&#8217;inquinamento acustico avrebbe valenza solo programmatica;</li>
<li>le immissioni deriverebbero da una pluralità indeterminata di terzi (avventori) e dalla corresponsabilità degli esercenti, titolari di una posizione di garanzia, che gli attori avrebbero dovuto citare.</li>
</ul>
<h2>La decisione: legittimazione passiva del Comune</h2>
<p>Il Tribunale respinge l&#8217;eccezione sotto entrambi i profili, con questo ragionamento:</p>
<ul>
<li>la legittimazione ad agire o a contraddire attiene alla titolarità astratta del potere e del dovere di stare in giudizio, da verificare secondo la prospettazione dell&#8217;attore (art. 81 c.p.c.); la titolarità effettiva della situazione sostanziale è invece elemento costitutivo della domanda e riguarda il merito;</li>
<li>gli attori non contestano la legittimità dei provvedimenti comunali, ma l&#8217;intollerabilità delle immissioni, il pregiudizio che ne deriva e il mancato ripristino della normale tollerabilità; la storia dei provvedimenti adottati è soltanto il presupposto di fatto e la fonte della colpa rilevante sul piano risarcitorio, non il fondamento della domanda;</li>
<li>l&#8217;azione ex art. 844 c.c., di natura reale e riconducibile alle azioni negatorie, si rivolge al proprietario del fondo da cui le immissioni provengono e può essere cumulata con l&#8217;azione aquiliana ex art. 2043 c.c. per il danno alla persona;</li>
<li>ai fini della legittimazione passiva rilevano dunque la mera riferibilità delle immissioni al fondo e la disponibilità giuridica del bene in capo al convenuto, quale destinatario dell&#8217;obbligo di eliminare o contenere le cause del pregiudizio;</li>
<li>la pubblica amministrazione, tenuta a osservare le regole tecniche e i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni, risponde delle immissioni provenienti da aree pubbliche e può essere condannata sia al risarcimento sia al facere necessario a ricondurle nella soglia di tollerabilità, perché la domanda non investe atti autoritativi ma un&#8217;attività materiale;</li>
<li>quando è in gioco il nucleo essenziale del diritto alla salute, all&#8217;amministrazione spetta una &#8220;discrezionalità attiva&#8221; sulla scelta delle misure, ma non una discrezionalità nel non agire;</li>
<li>la circostanza che il rumore sia generato da avventori o dalle condotte dei gestori dei locali non esclude la legittimazione dell&#8217;ente: la qualità di proprietario delle aree di provenienza è sufficiente a radicarla, mentre l&#8217;effettiva imputabilità della condotta e la responsabilità risarcitoria restano questioni di merito.</li>
</ul>
<p>Il Tribunale richiama in senso conforme la giurisprudenza di legittimità e una consolidata giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe di rumori da strade comunali, anche quando provocati da terzi.</p>
<h2>Il principio di diritto</h2>
<p>In tema di immissioni rumorose da movida, il Comune proprietario delle strade e delle aree pubbliche da cui le immissioni promanano è legittimato passivo sia nell&#8217;azione inibitoria ex art. 844 c.c. sia in quella risarcitoria ex art. 2043 c.c., essendo sufficiente la riferibilità delle immissioni al bene e la disponibilità giuridica dello stesso; il fatto che il rumore sia prodotto da terzi, avventori o esercenti, non esclude la legittimazione, e l&#8217;eventuale imputabilità e la colpa dell&#8217;ente sono questioni di merito.</p>
<h2>Gli ulteriori passaggi in sintesi</h2>
<ul>
<li><strong>Accertamento:</strong> sulla base dei monitoraggi ARPA e della consulenza d&#8217;ufficio, i limiti assoluti e il differenziale di 3 dB sul rumore di fondo risultano superati in modo stabile, quantomeno dal 2015, nella fascia tra le 21.30 e le 04.00, anche a finestre chiuse; il fatto era in larga parte non contestato.</li>
<li><strong>Inibitoria:</strong> poiché l&#8217;azione prescinde dalla colpa, il Comune è condannato a far cessare le immissioni intollerabili entro sessanta giorni, con ordine di contenuto negativo; la scelta delle misure (orari, dehors, vigilanza, controlli) resta alla discrezionalità amministrativa. Scaduto il termine, scatta una penale di Euro 12,00 al giorno per ciascun attore ancora residente.</li>
<li><strong>Colpa:</strong> sul piano risarcitorio il Tribunale ravvisa una colpa omissiva, consistente non nell&#8217;inerzia totale ma nell&#8217;inadeguatezza, tardività e inefficacia delle misure (tra cui il piano di risanamento acustico, approvato con oltre sei anni di ritardo), a fronte di poteri ampi previsti dalla legge n. 447/1995, dalla normativa regionale, dal TUEL e dal TULPS; la liberalizzazione delle attività economiche non li preclude, se le restrizioni sono necessarie e proporzionate.</li>
<li><strong>Danno:</strong> il danno non patrimoniale è liquidato in via equitativa, anche per presunzioni, nella misura del 10% del valore giornaliero tabellare milanese per l&#8217;inabilità temporanea assoluta, pari a circa Euro 12,00 al giorno, per il periodo di effettiva esposizione di ciascun attore; sono esclusi i 45 giorni del primo lockdown e non è riconosciuto concorso di colpa a chi ha acquistato casa nella zona senza conoscerne l&#8217;intensità del fenomeno.</li>
</ul>
<h2>Allegato:</h2>
<p><a class="attachment" href="ShowHideLightBox(&apos;RegisterBox&apos;);">Tribunale Torino sentenza 4667 2026</a></p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.negroesantoro.it/movida-e-rumore-il-comune-risponde-delle-immissioni-provenienti-dalle-strade-pubbliche/">Movida e rumore: il Comune risponde delle immissioni provenienti dalle strade pubbliche</a> proviene da <a href="https://www.negroesantoro.it">Negro &amp; Santoro</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Interruzione del processo in trattazione scritta: il termine decorre dall&#8217;udienza cartolare</title>
		<link>https://www.negroesantoro.it/interruzione-del-processo-in-trattazione-scritta-il-termine-decorre-dalludienza-cartolare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.negroesantoro.it/interruzione-del-processo-in-trattazione-scritta-il-termine-decorre-dalludienza-cartolare</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cassazione: ordinanza n. 26265 del 05/10/2026. La Cassazione ha stabilito che, in trattazione scritta, la dichiarazione del decesso nelle note depositate per l&#8217;udienza cartolare equivale a quella resa in udienza. L&#8217;interruzione opera da quella data e da allora decorrono i tre mesi per riassumere, anche se il giudice rinvia d&#8217;ufficio o dichiara l&#8217;interruzione in ritardo. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.negroesantoro.it/interruzione-del-processo-in-trattazione-scritta-il-termine-decorre-dalludienza-cartolare/">Interruzione del processo in trattazione scritta: il termine decorre dall&#8217;udienza cartolare</a> proviene da <a href="https://www.negroesantoro.it">Negro &amp; Santoro</a>.</p>
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<div>
<div class="postsubtitle">
<p>Cassazione: ordinanza n. 26265 del 05/10/2026.</p>
</div>
</div>
<div>
<div class="postabstract shs0">
<p>La Cassazione ha stabilito che, in trattazione scritta, la dichiarazione del decesso nelle note depositate per l&#8217;udienza cartolare equivale a quella resa in udienza. L&#8217;interruzione opera da quella data e da allora decorrono i tre mesi per riassumere, anche se il giudice rinvia d&#8217;ufficio o dichiara l&#8217;interruzione in ritardo.</p>
</div>
<table class="pubdate">
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<td width="58%" class="postcreatedate l">Giovedi 8&nbsp;Ottobre&nbsp;2026</td>
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</table>
</div>
<div>
<p>La decisione si segnala perché chiarisce i limiti di rilevanza dei disguidi organizzativi dell&#8217;ufficio giudiziario rispetto al termine di riassunzione: né il rinvio d&#8217;ufficio per sovrannumero di ruolo né l&#8217;ordinanza dichiarativa tardiva spostano il momento da cui il termine decorre.</p>
<p>La Corte estende alla trattazione scritta un canone già consolidato (la natura meramente dichiarativa del provvedimento di interruzione) applicandolo a una questione per la quale non risultavano precedenti di legittimità sugli esatti termini. I tre mesi decorrono dalla data dell&#8217;udienza cartolare, senza attendere l&#8217;ordinanza del giudice, pena l&#8217;estinzione del giudizio.</p>
<h2>La vicenda</h2>
<p>Mevia agiva davanti al Tribunale contro Tizio e Caio, proprietari di un cane lasciato libero nell&#8217;area cortilizia comune di un complesso immobiliare, per ottenere il risarcimento dei danni da morso ai sensi dell&#8217;art. 2052 c.c. (in subordine, art. 2043 c.c.). Tizio chiamava in causa la propria compagnia assicurativa, Alfa S.p.A., per essere manlevato. Il Tribunale rigettava la domanda.</p>
<p>Mevia proponeva appello ma, nel corso del giudizio, decedeva. Il suo difensore dichiarava il decesso nelle note di trattazione scritta depositate per l&#8217;udienza cartolare di settembre 2021. Con provvedimento collegiale sottoscritto dal Presidente, l&#8217;udienza veniva però rinviata d&#8217;ufficio per sovrannumero di ruolo a gennaio 2022; solo all&#8217;esito di quest&#8217;ultima la Corte d&#8217;appello dichiarava l&#8217;interruzione. La figlia ed erede, Lucilla, depositava il ricorso per la prosecuzione a fine marzo 2022.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello respingeva l&#8217;eccezione di estinzione sollevata da Tizio e Caio, ritenendo che:</p>
<ul>
<li>le note di trattazione scritta non valessero come dichiarazione resa in udienza, perché l&#8217;udienza di settembre non si era mai tenuta a causa del rinvio d&#8217;ufficio;</li>
<li>il termine trimestrale decorresse quindi dall&#8217;udienza di gennaio 2022, con prosecuzione tempestiva.</li>
</ul>
<p>Nel merito, riformava la sentenza di primo grado, affermava la responsabilità solidale di Tizio e Caio ai sensi dell&#8217;art. 2052 c.c., li condannava al risarcimento in favore di Lucilla (nella misura della quota ereditaria) e dichiarava Alfa S.p.A. tenuta alla manleva.</p>
<h2>I motivi di ricorso</h2>
<p>Tizio (ricorso principale) e Caio (ricorso incidentale) denunciavano la violazione degli artt. 298,300,304,305 e 307 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento e della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.). In sintesi sostenevano che:</p>
<ul>
<li>la dichiarazione del decesso contenuta nelle note di trattazione scritta equivale a quella resa in udienza e produce l&#8217;effetto interruttivo automatico ai sensi dell&#8217;art. 300 c.p.c.;</li>
<li>il termine di tre mesi per la prosecuzione, ai sensi dell&#8217;art. 305 c.p.c., era quindi scaduto a dicembre 2021 e il ricorso di Lucilla era tardivo;</li>
<li>trattandosi di responsabilità solidale con litisconsorzio unitario (art. 331 c.p.c.), l&#8217;estinzione avrebbe travolto l&#8217;intero giudizio d&#8217;appello nei confronti di entrambi, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.</li>
</ul>
<h2>La decisione della Cassazione</h2>
<p>La Corte accoglie entrambi i ricorsi, sviluppando il ragionamento nei seguenti passaggi:</p>
<ul>
<li>nel regime emergenziale della trattazione scritta (art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020) lo scambio e il deposito telematico delle note sostituisce la presenza fisica e la discussione orale: si tratta di una <em>&#8220;fattispecie processuale a formazione progressiva&#8221;</em>, che si compone delle note scritte e del successivo provvedimento del giudice alla data dell&#8217;udienza;</li>
<li>la dichiarazione dell&#8217;evento interruttivo contenuta nelle note integra a tutti gli effetti la <em>&#8220;dichiarazione resa in udienza&#8221;</em> di cui all&#8217;art. 300, secondo comma, c.p.c., realizzando la piena conoscenza legale dell&#8217;evento per le parti costituite;</li>
<li>l&#8217;ordinanza collegiale del giorno dell&#8217;udienza non è un provvedimento organizzativo anteriore, idoneo a far considerare l&#8217;udienza come non celebrata: è il formale provvedimento dell&#8217;udienza cartolare, uno dei consueti provvedimenti di smistamento o differimento resi dopo la chiamata della causa. Era dunque dovere della Corte e di tutte le parti prendere visione delle note e trarne le conseguenze;</li>
<li>la combinazione tra note e provvedimento ha perfezionato la fattispecie interruttiva nel giorno dell&#8217;udienza cartolare di settembre 2021; il provvedimento che dichiara l&#8217;interruzione ha infatti natura meramente dichiarativa e ricognitiva di un effetto già prodotto di diritto, come affermato dall&#8217;orientamento consolidato (comprese le Sezioni Unite);</li>
<li>perciò né il rinvio d&#8217;ufficio per sovrannumero di ruolo né il ritardo con cui è stata emessa l&#8217;ordinanza di interruzione spostano il <em>dies a quo</em> del termine dell&#8217;art. 305 c.p.c.: il termine perentorio di tre mesi è scaduto a dicembre 2021;</li>
<li>il ricorso per prosecuzione depositato a marzo 2022 è dunque tardivo e il processo si era già estinto di diritto (art. 307, ultimo comma, c.p.c.).</li>
</ul>
<p>La sentenza d&#8217;appello è cassata senza rinvio (art. 382, terzo comma, c.p.c.), perché il processo non poteva proseguire; per effetto dell&#8217;art. 310, secondo comma, c.p.c., la sentenza di primo grado passa in giudicato. Le spese del giudizio d&#8217;appello restano a carico di chi le ha anticipate, mentre quelle di legittimità sono compensate, data la complessità della disciplina emergenziale, l&#8217;assenza di precedenti specifici e l&#8217;errore della corte di merito nell&#8217;indicare i termini.</p>
<h2>Il principio di diritto</h2>
<p>In tema di interruzione del processo, nel regime di trattazione scritta ex art. 221, comma 4, D.L. n. 34 del 2020, la dichiarazione dell&#8217;evento interruttivo contenuta nelle note depositate telematicamente dal procuratore della parte colpita dall&#8217;evento, in vista dell&#8217;udienza cartolare tenuta con adozione di un provvedimento anche solo di mero differimento, si equipara alla dichiarazione resa in udienza ai sensi dell&#8217;art. 300, secondo comma, c.p.c. L&#8217;effetto interruttivo si produce automaticamente alla data di svolgimento dell&#8217;udienza cartolare, e da tale data decorre il termine perentorio di tre mesi per la prosecuzione o riassunzione del giudizio (art. 305 c.p.c.), senza che rilevino la natura del provvedimento adottato dal giudice né il momento della successiva ordinanza ricognitiva dell&#8217;interruzione.</p>
<p>L&#8217;eventuale rinvio d&#8217;ufficio per esigenze di gestione del ruolo non differisce né sospende la decorrenza del termine, restando estranea al sistema ogni efficacia sospensiva o dilatoria derivante da errori, disguidi o ritardi organizzativi dell&#8217;ufficio giudiziario.</p>
<h2>Allegato:</h2>
<p><a class="attachment" href="ShowHideLightBox(&apos;RegisterBox&apos;);">Cassazione civile ordinanza 26265 2026</a></p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Infiltrazioni da vizi originari: il condominio risponde se non esegue la manutenzione necessaria</title>
		<link>https://www.negroesantoro.it/infiltrazioni-da-vizi-originari-il-condominio-risponde-se-non-esegue-la-manutenzione-necessaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cassazione: ordinanza n. 26117 del 02/10/2026. Infiltrazioni e muffe: la Cassazione ha stabilito che il condominio risponde ex art. 2051 c.c. anche se il difetto delle parti comuni è originario, quando omette gli interventi necessari a eliminarlo. L&#8217;illecito è permanente: la prescrizione dei danni decorre de die in diem, man mano che si verificano, e [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div><img decoding="async" src="https://www.negroesantoro.it/wp-content/uploads/2026/10/infiltrazioni-da-vizi-originari-il-condominio-risponde-se-non-esegue-la-manutenzione-necessaria.webp" class="ff-og-image-inserted"></div>
<div>
<div class="postsubtitle">
<p>Cassazione: ordinanza n. 26117 del 02/10/2026.</p>
</div>
</div>
<div>
<div class="postabstract shs0">
<p>Infiltrazioni e muffe: la Cassazione ha stabilito che il condominio risponde ex art. 2051 c.c. anche se il difetto delle parti comuni è originario, quando omette gli interventi necessari a eliminarlo. L&#8217;illecito è permanente: la prescrizione dei danni decorre de die in diem, man mano che si verificano, e non dalla consapevolezza della causa.</p>
</div>
<table class="pubdate">
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<td width="58%" class="postcreatedate l">Mercoledi 7&nbsp;Ottobre&nbsp;2026</td>
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</tr>
</table>
</div>
<div>
<p>La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di responsabilità del condominio per i danni da custodia delle parti comuni, precisando il rapporto tra l&#8217;azione contro il costruttore e quella contro il condominio.</p>
<p>Le due pretese hanno presupposti distinti: l&#8217;una riguarda il vizio costruttivo, l&#8217;altra l&#8217;omessa manutenzione dell&#8217;esistente. Ne discendono conseguenze dirette sul piano della prescrizione, che non può essere ancorata al momento in cui il danneggiato ha scoperto la causa del difetto, e sulla possibilità di agire contro il condominio anche dopo aver già agito contro l&#8217;impresa.</p>
<h2>Il caso</h2>
<p>Tizio e Caia, comproprietari di un appartamento in un edificio condominiale, lamentavano macchie di umidità e muffa nell&#8217;abitazione, dovute alla mancanza di coibentazione della facciata. Per quel difetto avevano già ottenuto, negli anni Novanta, la condanna dell&#8217;impresa costruttrice al risarcimento ex art. 1669 c.c.</p>
<p>Ricomparsi i problemi, nonostante un intervento di tinteggiatura deliberato dall&#8217;assemblea, avevano convenuto in giudizio il Condominio Alfa ai sensi dell&#8217;art. 2051 c.c., chiedendo il risarcimento dei nuovi danni manifestatisi qualche anno dopo e l&#8217;esecuzione degli interventi risolutivi. Il condominio aveva eccepito la prescrizione e la duplicazione di una pretesa già soddisfatta.</p>
<h2>Le decisioni dei giudici di merito</h2>
<ul>
<li>Il Tribunale aveva respinto l&#8217;eccezione di prescrizione, ma aveva ritenuto la domanda una illecita duplicazione di quella già proposta contro il costruttore.</li>
<li>La Corte d&#8217;appello, accogliendo l&#8217;appello incidentale del condominio, aveva dichiarato prescritta la pretesa. Qualificato l&#8217;illecito come istantaneo con effetti permanenti (il difetto costruttivo consistente nei ponti termici), aveva fatto decorrere il termine dal momento in cui i danneggiati avevano acquisito consapevolezza delle cause, cioè con l&#8217;accertamento tecnico svolto nella causa contro l&#8217;impresa. Non vi era stata alcuna interruzione utile, né rinuncia alla prescrizione da parte del condominio.</li>
</ul>
<h2>I motivi del ricorso</h2>
<p>I coniugi hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi:</p>
<ul>
<li>violazione dell&#8217;art. 115 c.p.c. per non aver considerato la mancata contestazione, da parte del condominio, dei fatti allegati;</li>
<li>violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. e dell&#8217;art. 2051 c.c., per l&#8217;errata qualificazione dell&#8217;illecito come istantaneo: la condotta addebitata al condominio, consistente nella mancata manutenzione delle facciate, sarebbe invece permanente e i danni, manifestatisi nel 2012, avrebbero fatto decorrere un nuovo termine;</li>
<li>violazione degli artt. 2729 e 2944 c.c. per l&#8217;erronea esclusione della prova, e della rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto, dell&#8217;intervento di tinteggiatura eseguito dal condominio.</li>
</ul>
<h2>La decisione della Corte</h2>
<p>La Corte ha esaminato per primo il secondo motivo, ritenendolo fondato e idoneo ad assorbire gli altri due, che attenevano alla gestione degli elementi istruttori in una ricostruzione della fattispecie ormai superata. Il ragionamento si articola nei seguenti passaggi:</p>
<ul>
<li>la domanda dei condomini non si fondava sulla cattiva esecuzione dei lavori di costruzione della facciata, ma su una condotta imputata al condominio in proprio: non aver realizzato, pur in presenza di un difetto costruttivo, gli interventi necessari alla sua eliminazione radicale;</li>
<li>l&#8217;illecito contestato non coincide quindi con il vizio costruttivo, oggetto dell&#8217;azione ex art. 1669 c.c. contro il costruttore, ma con l&#8217;omessa manutenzione e custodia dell&#8217;immobile comune; rispetto ad essa i condomini, per il profilo in esame, sono terzi e i danni all&#8217;immobile di proprietà esclusiva sono diversi e ulteriori rispetto a quelli già fatti valere contro l&#8217;impresa (e l&#8217;art. 2051 c.c. ha autonomia rispetto alla fattispecie dell&#8217;art. 1669 c.c.);</li>
<li>il condominio risponde ex art. 2051 c.c. anche in presenza di difetti originari di progettazione o esecuzione delle parti comuni, se non adempie all&#8217;obbligo di conservazione e manutenzione straordinaria;</li>
<li>l&#8217;illecito così individuato dura con continuità fino all&#8217;esecuzione degli interventi eliminativi del difetto e ha quindi natura permanente; la Corte richiama l&#8217;orientamento secondo cui, quando si lamenta un danno a un immobile derivante da uno stato di fatto, sia la creazione di tale stato sia i danni che ne derivano sono illeciti permanenti.</li>
</ul>
<p>Ne discende, quanto alla prescrizione, che la pretesa di risarcimento in forma specifica, mediante rimozione dello stato di fatto, non decorre dall&#8217;ultimazione dell&#8217;opera, perché la condotta illecita consiste nel mantenimento dello stato di fatto, che si protrae nel tempo (salvo il consolidarsi di una situazione di diritto che lo renda lecito). Il termine per il risarcimento per equivalente dei danni subiti dall&#8217;immobile decorre invece de die in diem, a mano a mano che i danni si verificano.</p>
<p>La Corte d&#8217;appello, assimilando l&#8217;illecito del condominio a quello del solo costruttore, ha errato nell&#8217;individuare gli elementi costitutivi della fattispecie e, di conseguenza, il momento iniziale del termine di prescrizione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione.</p>
<h2>Principio di diritto.</h2>
<p>Il condominio risponde ai sensi dell&#8217;art. 2051 c.c. dei danni subiti dalle unità di proprietà esclusiva anche quando derivano da difetti costruttivi originari delle parti comuni, se non esegue gli interventi di conservazione e manutenzione straordinaria necessari a eliminarli; l&#8217;illecito è permanente, sicché la prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente decorre dalla verificazione di ciascun danno, e non dalla conoscenza della causa del difetto o dall&#8217;ultimazione dell&#8217;opera.</p>
<h2> </h2>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Servitù di uso pubblico: lo slargo che serve solo ai residenti non è uso uti cives</title>
		<link>https://www.negroesantoro.it/servitu-di-uso-pubblico-lo-slargo-che-serve-solo-ai-residenti-non-e-uso-uti-cives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cassazione: ordinanza n. 26049 del 01/10/2026. Servitù di uso pubblico: la Cassazione ha stabilito che non può configurarsi su uno slargo privato che non conduce ad alcun luogo pubblico e serve alla sosta dei veicoli dei residenti, mancando l&#8217;uso uti cives di una collettività indeterminata e l&#8217;idoneità a soddisfare un interesse generale; la presunzione di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<div><img decoding="async" src="https://www.negroesantoro.it/wp-content/uploads/2026/10/servitu-di-uso-pubblico-lo-slargo-che-serve-solo-ai-residenti-non-e-uso-uti-cives.webp" class="ff-og-image-inserted"></div>
<div>
<div class="postsubtitle">
<p>Cassazione: ordinanza n. 26049 del 01/10/2026.</p>
</div>
</div>
<div>
<div class="postabstract shs0">
<p>Servitù di uso pubblico: la Cassazione ha stabilito che non può configurarsi su uno slargo privato che non conduce ad alcun luogo pubblico e serve alla sosta dei veicoli dei residenti, mancando l&#8217;uso uti cives di una collettività indeterminata e l&#8217;idoneità a soddisfare un interesse generale; la presunzione di demanialità cede alla natura privata dell&#8217;area.</p>
</div>
<table class="pubdate">
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</tr>
</table>
</div>
<div>
<p>La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di requisiti della servitù di uso pubblico: l&#8217;uso <em>uti cives</em> da parte di una collettività indeterminata e l&#8217;oggettiva idoneità del bene a soddisfare un interesse generale restano i parametri decisivi, e il relativo accertamento di fatto è riservato al giudice di merito.</p>
<h2>Il caso.</h2>
<p>Tizio, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ha convenuto in giudizio il Condominio Alfa chiedendo l&#8217;accertamento di una servitù di uso pubblico, per il passaggio pedonale e la sosta dei veicoli, sullo slargo situato tra il cancello pedonale d&#8217;accesso all&#8217;edificio condominiale e la via pubblica. In via subordinata ha domandato la costituzione della stessa servitù in forza dell&#8217;uso protratto da parte della cittadinanza. Il Condominio si è opposto eccependo l&#8217;inidoneità dello slargo a soddisfare un interesse pubblico.</p>
<h2>Le decisioni dei giudici di merito</h2>
<ul>
<li>Il Tribunale ha respinto la domanda: lo slargo, collocato tra la via pubblica e il cancello del caseggiato, era utilizzabile soltanto da chi vi accedeva e non rispondeva a un interesse della collettività generale.</li>
<li>La Corte d&#8217;appello ha confermato il rigetto, escludendo che la trattazione cartolare avesse leso il diritto di difesa.</li>
<li>Nel merito ha rilevato che il bene non è oggettivamente idoneo a soddisfare un interesse della collettività <em>uti cives</em>, perché non conduce ad alcun luogo pubblico ed è destinato alla sosta dei veicoli di chi abita nei caseggiati limitrofi.</li>
<li>Ha inoltre ritenuto generico il capitolo di prova testimoniale, escludendo la necessità di ulteriori accertamenti istruttori.</li>
</ul>
<h2>I motivi del ricorso</h2>
<p>Tizio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. È stata formulata una proposta di definizione accelerata di inammissibilità, ma il ricorrente ne ha chiesto la decisione.</p>
<ul>
<li>Primo motivo: violazione dell&#8217;art. 22, terzo comma, della l. n. 2248 del 1865, all. F, per aver negato la natura pubblica dello slargo, pur adiacente e aperto sulla pubblica via, con conseguente presunzione di demanialità o, in subordine, di assoggettamento a servitù di uso pubblico <em>uti cives</em>.</li>
<li>Secondo motivo: omesso esame del fatto decisivo costituito dall&#8217;utilizzo dello slargo da parte della cittadinanza per il passaggio e la sosta, con conclusione contraddittoria e apparenza della motivazione.</li>
</ul>
<h2>La decisione della Corte</h2>
<p>La Corte osserva anzitutto che entrambi i motivi muovono da un assunto che non corrisponde al <em>decisum</em>: la Corte d&#8217;appello non ha riconosciuto l&#8217;uso pubblico per poi negarlo, ma lo ha escluso fin dall&#8217;inizio, accertando sulla base delle fotografie in atti che lo slargo non conduce ad alcun luogo pubblico e che il suo uso non è quello generalizzato di una collettività <em>uti cives</em>, bensì quello particolare di sosta dei veicoli di chi abita nei caseggiati più o meno limitrofi.</p>
<p>Il primo motivo è dichiarato inammissibile per più ragioni:</p>
<ul>
<li>difetta di specificità ai sensi dell&#8217;art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., in correlazione con l&#8217;art. 360-<em>bis</em> n. 1 c.p.c.: non si confronta con la <em>ratio decidendi</em> della sentenza, fondata sui requisiti consolidati dell&#8217;uso pubblico (uso <em>uti cives</em> di una collettività indeterminata e oggettiva idoneità del bene a soddisfare un interesse generale), né la raffronta con la conforme giurisprudenza di legittimità, omettendo di addurre argomenti idonei a mutarne l&#8217;orientamento;</li>
<li>non indica in quale atto dei gradi di merito sia stata dedotta la questione della demanialità dello slargo;</li>
<li>la domanda era di accertamento o costituzione di una servitù di uso pubblico, diritto che grava su beni appartenenti ad altri soggetti (art. 825 c.c.) e presuppone quindi la natura privata dell&#8217;area; la presunzione di demanialità invocata cede proprio di fronte alla preesistente natura privata della proprietà, che la domanda stessa presuppone;</li>
<li>quanto all&#8217;uso pubblico, la censura investe un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, così come insindacabile in sede di legittimità è la valutazione delle risultanze istruttorie e il giudizio sulla genericità e superfluità del capitolo di prova non ammesso.</li>
</ul>
<p>Il secondo motivo è ugualmente inammissibile:</p>
<ul>
<li>ricorre l&#8217;ipotesi della doppia conforme (art. 348-<em>ter</em>, commi 4 e 5, c.p.c., applicabile <em>ratione temporis</em> agli appelli proposti prima del 28 febbraio 2023, oggi art. 360, quarto comma, c.p.c.): le due sentenze di merito si fondano sul medesimo accertamento del fatto principale, ossia l&#8217;insussistenza di un uso <em>uti cives</em> e il difetto di pubblica utilità dello slargo, con conseguente preclusione della censura di omesso esame;</li>
<li>la preclusione opera anche se il giudice d&#8217;appello aggiunge argomenti ulteriori, purché l&#8217;<em>iter</em> relativo ai fatti principali resti il medesimo, e il ricorrente non ha indicato le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni;</li>
<li>non sussiste l&#8217;apparenza della motivazione: la sentenza non scende sotto il minimo costituzionale (art. 111, sesto comma, Cost.), avendo indicato gli elementi del convincimento (ubicazione del bene, assenza di sbocco su un luogo pubblico, risultanze fotografiche);</li>
<li>sotto l&#8217;apparente deduzione dell&#8217;omesso esame, la censura sollecita un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, estraneo al giudizio di legittimità.</li>
</ul>
<h2>Il principio di diritto</h2>
<p>La servitù di uso pubblico grava su beni di proprietà privata (art. 825 c.c.) e presuppone l&#8217;uso <em>uti cives</em> da parte di una collettività indeterminata e l&#8217;oggettiva idoneità del bene a soddisfare un interesse generale. Tali requisiti non ricorrono se lo slargo non conduce ad alcun luogo pubblico ed è utilizzato per la sosta dei veicoli di chi abita nei caseggiati limitrofi; la presunzione di demanialità prevista dall&#8217;art. 22, terzo comma, della l. n. 2248 del 1865, all. F, cede di fronte alla preesistente natura privata dell&#8217;area, che una domanda di accertamento o costituzione di servitù di uso pubblico presuppone.</p>
<h2>Allegato:</h2>
<p><a class="attachment" href="ShowHideLightBox(&apos;RegisterBox&apos;);">Cassazione civile ordinanza 26049 2026</a></p>
</div>
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