L’ eruzione del Vulcano non sempre giustifica la cancellazione del volo

Avv. Sofia Pappalardo.
IL CASO
Tizio e Caia organizzavano le proprie vacanze estive presso l’isola di Lampedusa con la compagnia aerea DAT. Una volta iniziate le operazioni di imbarco del volo, tuttavia, quest’ultimo veniva annullato dalla compagnia aerea e, in mancanza, di voli alternativi per potere raggiungere la propria destinazione, i passeggeri si vedevano costretti a fare rientro a casa, rinunciando così al tanto desiderato viaggio a Lampedusa.
In mancanza di riscontro alle richieste di risarcimento stragiudiziale, i passeggeri si vedevano costretti ad agire in giudizio al fine di richiedere:
– la compensazione pecuniaria stabilita dall’art.7 del REG. CE, nella misura forfettaria ed anticipata di €250,00 per ciascun passeggero;
– il rimborso del costo dei biglietti aerei di andata e ritorno non usufruiti;
– le spese sostenute per la prenotazione dell’alloggio a Lampedusa.
Costituitasi in giudizio la compagnia aerea deduceva l’inesistenza dell’inadempimento in quanto la cancellazione del volo sarebbe stata determinata da una circostanza eccezionale, nella specie la chiusura dell’aeroporto di Catania a causa della caduta di cenere vulcanica a seguito dell’eruzione del vulcano Etna.
LA DECISIONE E IL PRINCIPIO DI DIRITTO
Il giudice di pace di Catania adito con la sentenza in commento ha preliminarmente ritenuta provata l’esistenza del contratto di trasporto e la cancellazione del volo aereo, ritenendo nel merito fondata la domanda attorea per mancanza di prova da parte del vettore dell’esistenza di una causa di esonero dalla responsabilità.
La compagnia aerea, infatti, aveva giustificato la cancellazione con la chiusura dell’aeroporto per cenere vulcanica, circostanza eccezionale in astratto idonea ad escludere la responsabilità del vettore ed il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria stabilita del regolamento CE.
Il giudice adito ha tuttavia ricordato che non basta allegare genericamente un evento astrattamente idoneo a integrare un’esimente, in quanto il vettore deve provare in concreto anche il nesso causale tra tale evento e la cancellazione del singolo volo, l’effettiva impossibilità di eseguire il trasporto nonché l’impossibilità di offrire alternative di viaggio valide.
Nel caso di specie, è stato accertato che il volo aereo non è stato in realtà annullato per la presenza di cenere vulcanica sulla pista, essendo stata provata in corso di causa da parte degli attoria la riapertura della pista nel pomeriggio nonché la circostanza che il volo era stato cancellato per problemi afferenti all’equipaggio dell’aeromobile. Il vettore, inoltre, ha omesso di provare le misure adottate per evitare il pregiudizio sofferto dal passeggero.
In conclusione, pertanto, in caso di cancellazione del volo, il vettore aereo per sottrarsi al pagamento della compensazione pecuniaria e al risarcimento deve provare in modo concreto e rigoroso non solo la circostanza eccezionale, ma anche il suo effettivo impatto su quel volo e le misure adottate per evitare il pregiudizio ai passeggeri.
La domanda attore è stata quindi accolta con condanna della compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniaria stabilita dall’art.7 del REG. CE, nella misura forfettaria ed anticipata di €250,00 per ciascun passeggero, al rimborso del costo dei biglietti aerei di andata e ritorno nonché al rimborso delle spese per l’alloggio.
