La clausola compromissoria non puo’ essere rilevato d’ufficio dal giudice

L’esistenza di una clausola compromissoria non può essere rilevata dal Giudice. L’eccezione ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d’ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., poiché si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri.
Mercoledi 30 Luglio 2025 |
E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19610/2025 pubblicata il 16 luglio 2025.
IL CASO: La curatela fallimentare di una società agiva in giudizio contro un Comune al fine di ottenere la condanna di quest’ultimo al pagamento in suo favore di una consistente somma di denaro per l’erogazione del servizio di raccolta e smaltimento dei ri?uti effettuato nei confronti dell’ente convenuto.
Quest’ultimo si difendeva, eccependo la nullità della citazione e la prescrizione del credito, oltre all’infondatezza della domanda attorea.
All’esito dell’istruttoria svoltasi, il Tribunale, avendo rilevato nella convenzione in essere tra le parti del giudizio di una clausola compromissoria, dichiarava la propria incompetenza a decidere la controversia in favore degli arbitri.
Non ritenendo corretta la decisione del Tribunale, Il fallimento attoreo si rivolgeva alla Corte di Cassazione proponendo ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c, deducendo la violazione dell’art. 819 ter c.p.c.
LA DECISIONE: Il ricorso della curatela fallimentare è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale ha osservato che la norma di cui all’art. 819 ter c.p.c. è chiara nel prevedere che il rilievo della competenza arbitrale sia rimesso alla scelta di parte, da compiersi entro un termine ben preciso a pena di decadenza (nella comparsa di costituzione e risposta).
Nel caso esaminato, il Comune non ha sollevato, nel termine previsto a pena di decadenza, nessuna eccezione in ordine all’esistenza della clausola compromissoria nella convenzione sottoscritta con la società erogatrice dello smaltimento dei rifiuti, poi dichiarata fallita;
Sulla scorta delle suddette osservazioni, gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso promosso dalla curatela fallimentare, con rinvio della causa al Tribunale di provenienza, nella persona di un diverso magistrato, hanno dichiarato la competenza di quest’ultimo a decidere la controversia, richiamando il principio di diritto, al quale il giudice di merito dovrà uniformarsi, secondo cui: “In tema di arbitrato, l’eccezione con la quale sia dedotta l’esistenza di una clausola compromissoria ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d’ufficio, atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri.”