Requisiti legali di validità della scrittura privata

Per essere considerata valida una scrittura privata è sufficiente che le parti appongano la loro firma solo in calce al documento.
Venerdi 27 Giugno 2025 |
A tal fine non è necessaria la sottoscrizione in ogni singolo foglio, che ha solo lo scopo di evitare che le parti possano manometterne il contenuto con la sostituzione dei fogli che la compongono, garantendone, quindi, l’integrità.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16828/2025, pubblicata il 23 giugno 2025-
IL CASO: La vicenda prende le mosse da un giudizio relativo ad un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento di un lotto edi?cabile.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto, con condanna di entrambe le parti alla restituzione delle reciproche prestazioni ricevute.
Diversa la decisione della Corte di Appello, la quale, dopo aver accertato la responsabilità della parte promittente acquirente, riconosceva alla parte promittente venditrice il diritto di trattenere la somma dalla stessa ricevuta a titolo di caparra.
Nel decidere, i giudici della Corte territoriale dichiaravano inammissibile l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dalla parte promittente venditrice, fondata su un accordo precedentemente sottoscritto dalle parti, sul presupposto che la scrittura privata era stata sottoscritta solo in calce e non nelle pagine precedenti, determinando così un’assoluta incertezza in ordine alla sua riconducibilità e, quindi all’opponibilità alle parti in causa.
La parte promittente acquirente, quindi, sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione deducendo, con il primo motivo del gravame, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2719 del Codice civile, per avere la Corte d’Appello riscontrato la carenza di un requisito formale non richiesto ai fini della validità della scrittura privata.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale, nell’accoglierlo con rinvio alla Corte d’Appello di provenienza, ha osservato che:
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per la validità ed efficacia della scrittura privata è sufficiente la sottoscrizione in calce al documento ai fini dell’imputazione del contenuto alla persona che la sottoscrive;
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come affermato in alcuni arresti giurisprudenziali, in mancanza di prova contraria, che il giudice dovrà, se occorre, interpretare per stabilirne la portata ed i limiti in relazione alla fattispecie concreta, anche la sottoscrizione apposta non in calce al documento, ma a margine dello stesso fa presumere l’espressione di una volontà di adesione della parte;
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la firma a margine di ogni foglio non è richiesta quale requisito legale della sottoscrizione della scrittura privata. Essa ha solo la funzione di impedire la sostituzione di uno dei fogli che la compongono.